T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 23-03-2011, n. 541 Parchi naturali Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 16 maggio 2006 e depositato il giorno 29 successivo, la società "L.T." s.r.l., premesso di essere proprietaria di un lotto di terreno, esteso mq 27.925, sito a Castellammare del Golfo, località Scopello, esponeva di avere presentato, in data 8 novembre 2005, un progetto per la realizzazione di un "parco naturale con opere per la fruizione del mare, la valorizzazione degli elementi di naturalità e la promozione di attività culturali".

Il responsabile dello sportello unico per le attività produttive del Comune di Castellammare del Golfo, in data 19 gennaio 2006, aveva avviato il procedimento di cui all’art. 4 del DPR 447/1998, nell’ambito del quale, in data 2 marzo 2006, si era tenuta una conferenza di servizi, alla quale avevano partecipato anche i rappresentanti della AUSL n. 9 di Trapani e della Soprintendenza dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione di Trapani.

Quest’ultimo aveva espresso parere contrario, così motivato: "la proposta progettuale per la consistenza e l’entità delle opere da porre in essere rappresenta elemento di disturbo in un sito dall’eccezionale valore paesistico ambientale, con la presenza di un versante costiero ancora integro e non alterato da trasformazioni antropiche, ma caratterizzato dalla presenza di antiche strutture da difesa e da pesca oltre che da singolarità geomorfologiche uniche (Faraglioni). L’intervento, pur se proposto con carattere stagionale e con criteri di precarietà, non può prescindere dalla realizzazione e/o predisposizione di ancoraggi permanenti o, comunque, di alterazione della configurazione dei luoghi e senza escludere, inoltre, che tali manufatti, per il loro eccessivo ingombro planimetrico, arrecano pregiudizio alla libera fruizione del litorale, compromettendo, irrimediabilmente, il contesto storico, morfologico, funzionale e l’identità dell’area tutelata, oltre a contribuire ad accelerare il dissesto idrogeologico in atto e che già interessa una porzione del lotto. In una eventuale riproposizione progettuale, da ridurre considerevolmente in termini di ingombri planimetrici, la stessa non potrà comunque prescindere da una progettazione di più ampia portata, a cura dell’Amministrazione Comunale, che riguardi il recupero ambientale del litorale e la realizzazione di opere per la diretta fruizione del mare lungo tutta la fascia costiera, che va da Cala Mazza di Sciacca fino al golfo di Guidaloca".

La conferenza di servizi, con verbale del 2 marzo 2006 (consegnato in pari data in copia alla società ricorrente e pubblicato all’albo pretorio), aveva preso atto di tale parere ed, unanimemente, aveva respinto l’iniziativa progettuale.

Il responsabile dello sportello unico per le attività produttive del Comune di Castellammare del Golfo, con provvedimento prot. n. 131 del 13 marzo 2006, aveva, pertanto, negato l’assenso al progetto.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tali provvedimenti per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.

2) Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa. Incompetenza.

La motivazione e l’istruttoria del parere negativo della Soprintendenza sarebbero carenti.

La Soprintendenza avrebbe preteso di esercitare poteri di pianificazione urbanistica e di valutazione di aspetti idrogeologici, non rientranti nelle proprie competenze.

Sarebbe stato violato il principio di proporzionalità, stante l’imposizione, ai fini della approvazione dell’intervento, in un progetto comportante il recupero di un litorale esteso quasi 5 km.

Il Comune di Castellammare del Golfo si è costituito in giudizio ed ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto che il ricorso, vinte le spese, fosse rigettato, poiché infondato, poiché: prima di esaminare il progetto i partecipanti alla conferenza di servizi avevano effettuato un sopralluogo sui luoghi oggetto del progetto; la Soprintendenza aveva ampiamente motivato il proprio parere negativo, fornendo, altresì, indicazioni utili relativamente ad una eventuale riproposizione del progetto; nella Regione Siciliana la Soprintendenza ha poteri di pianificazione urbanistica, essendo competente alla redazione del piano territoriale paesistico; il diniego della approvazione del progetto è intervenuto nel contesto di una conferenza di servizi, alla quale era presente anche il Comune, titolare di poteri di pianificazione urbanistica.

Per la Soprintendenza dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione di Trapani si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, la quale ha presentato una memoria, con la quale ha chiesto che il ricorso, vinte le spese, fosse rigettato, poiché infondato, in considerazione: della inammissibilità della maggiorparte delle censure dedotte con il secondo motivo, in quanto coinvolgenti profili di discrezionalità tecnica; della adeguatezza della motivazione del parere negativo, in considerazione della compromissione del contesto tutelato nel caso di realizzazione delle opere in questione, che, pur se precarie e stagionali, necessitano di ancoraggi permanenti (vedi piscina e tettoia).

Con ordinanza n. 724 del 4 20 giugno 2006 l’istanza cautelare è stata respinta.

Con memoria depositata in vista della udienza, la ricorrente ha insistito nelle proprie domande.

Anche il Comune di Castellammare del Golfo ha presentato una memoria, con la quale ha insistito nelle proprie domande.

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto il provvedimento, con il quale il dirigente dello sportello unico per le attività produttive del Comune di Castellammare del Golfo non ha approvato il progetto per la realizzazione di un "parco naturale" con opere varie, che la società ricorrente intendeva realizzare in località Scopello.

Il diniego è stato adottato sulla base delle risultanze di una conferenza di servizi, nel corso della quale la Soprintendenza di Trapani aveva espresso parere negativo, che era stato condiviso dagli altri partecipanti (i.e. Comune di Castellammare del Golfo e AUSL n. 9 di Trapani).

2. Con il secondo motivo, del quale si ritiene opportuno anticipare la trattazione, si deduce, con riferimento al parere della Soprintendenza: il difetto di motivazione e di istruttoria; la carenza di potere (essendo state fatte valutazioni urbanistiche ed idrogeologiche); la violazione del principio di proporzionalità (con riferimento alla imposizione dell’inserimento di un eventuale nuovo progetto in un intervento di recupero complessivo della intera costa).

La doglianza è infondata.

Preliminarmente va ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le valutazioni fatte dalla Soprintendenza su progetti, che riguardano aree vincolate, sono espressione di discrezionalità tecnica e, pertanto, sono sindacabili in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, IV, 31 gennaio 2005, n. 256).

Nel caso di specie il parere negativo, che è stato condiviso dagli altri partecipanti alla conferenza di servizi (i.e. Comune di Castellammare del Golfo ed AUSL n. 9 di Trapani), ha dato ragione dei motivi posti a proprio fondamento, rappresentando che erano previste opere, le quali costituivano un elemento di disturbo in un sito dall’eccezionale valore paesistico ambientale, caratterizzato da una costa ancora integra con antiche strutture da difesa e da pesca, oltre che singolarità geomorfologiche.

E’ stato, in particolare, evidenziato che l’intervento non poteva prescindere da ancoraggi permanenti, che, per il loro eccessivo ingombro, avrebbero arrecato pregiudizio alla libera fruizione del litorale, compromettendo, irrimediabilmente, il contesto dell’area, oltre a contribuire ad accelerare il dissesto idrogeologico in atto.

Si è, pertanto, concluso nel senso che una eventuale riproposizione progettuale avrebbe dovuto ridurre considerevolmente l’ingombro planimetrico e si sarebbe dovuto inserire in un più ampio contesto coinvolgente l’intera fascia costiera, che andava da Cala Mazza di Sciacca al golfo di Guidaloca.

Orbene, le articolate valutazioni espresse dalla Soprintendenza, in quanto puntualmente riferite alle caratteristiche dei luoghi ed alle previsioni progettuali, appaiono adeguatamente motivate, oltreché basate su una compiuta istruttoria.

Il riferimento al particolare pregio dei luoghi in questione consente, altresì, di escludere la violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda la non illogica raccomandazione dell’inserimento (nel caso di una eventuale riproposizione) dell’intervento in un ampio progetto di recupero della costa.

Per quanto riguarda, conclusivamente, l’asserita incompetenza della Soprintendenza all’esercizio di poteri urbanistici ed idrogeologici, va richiamata la sentenza del C.G.A. n. 1415 del 23 novembre 2010 (alle cui motivazioni per ragioni di sintesi si rinvia), nella quale è stato affermato che nel vigente ordinamento non sembra più possibile considerare i diversi apparati pubblici e gli interessi che rappresentano come impenetrabili e non comunicanti, soprattutto con riferimento al settore urbanistico – ambientale, nel quale le linee di demarcazione tra le due discipline (originariamente chiuse in sé stesse) si sono nel tempo attenuate, tanto da aver spinto i legislatori (sia quello statale che quelli regionali) a coniare nuovi strumenti pianificatori – i piani urbanistici – paesaggistici – aventi il compito di curare simultaneamente i due interessi.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale si deduce l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, essendo noto l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 non comporta l’automatica illegittimità del provvedimento finale, in quanto trova applicazione l’art. 21 octies della stessa legge, secondo il quale il giudice non può annullare il provvedimento per vizi formali, che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento (ex plurimis Consiglio di Stato, V, 29 dicembre 2009, n. 8831; VI, 11 agosto 2009, n. 4929; II, 30 luglio 2009, n. 4802; III, 27 gennaio 2009, n. 7; VI, 9 gennaio 2009, n. 120).

In conclusione, per tutte le considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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