Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 28-03-2011, n. 12385 sequestri preventivo

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Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Catanzaro, con ordinanza in data 20/7/2010, confermava il decreto di sequestro preventivo della ditta individuale P. Servizi di P.F. e B. G., emesso dal G.I.P. di Catanzaro in data 17 giugno 2010.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore di P.F. deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 416 bis c.p., artt. 309, 321, 324 c.p.p. rilevando la insussistenza degli elementi di responsabilità con riferimento all’indagato, già sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con riferimento all’art. 416 bis c.p., avendo il Tribunale del riesame annullato l’ordinanza impugnata revocando la misura cautelare personale.

Con memoria difensiva il difensore dell’imputato ribadiva l’erronea applicazione di norme processuali relativamente ai provvedimenti cautelari reali, avendo il Tribunale emesso due provvedimenti che, pur riguardando le stesse ipotesi di reato contestate al ricorrente, contengono un decisum contraddittorio.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Le condizioni legittimanti il sequestro preventivo e la richiesta di misura cautelare restano nettamente distinte tra loro cosi come indipendenti ed autonomi sono i correlativi provvedimenti del giudice soggetti, altresì, a mezzi di impugnazione diversi.

Ai fini dell’applicazione della misure cautelari personali si richiede che gli indizi abbiano i requisiti della certezza e della gravità, mentre in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. (Sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000 Cc. – dep. 04/05/2000 – Rv. 215840; Sez. 2^, Sentenza n. 12906 del 14/02/2007 Cc. – dep. 29/03/2007 – Rv. 236386; Sez. 1^, Sentenza n. 21736 del 11/05/2007 Cc. – dep. 04/06/2007 – Rv. 236474;

Sez. 2^, Sentenza n. 19657 del 17/04/2007 Cc. -dep. 21/05/2007 – Rv.

236590).

Peraltro il Tribunale – sempre nei limiti imposti dalla particolare procedura prevista per la verifica della sussistenza dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1, – nell’accertare l’esistenza del "fumus commissi delicti", a prescindere dalla misura cautelare personale, ha tenuto conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. (Sez. 4^, Sentenza n. 10979 del 29/01/2007 Cc. – dep. 15/03/2007 – Rv. 236193; Sez. 2^, Sentenza n. 19657 del 17/04/2007 Cc. – dep. 21/05/2007 Rv. 236590; Sez. 1^, Sentenza n. 21736 del 11/05/2007 Cc. – dep. 04/06/2007 – Rv. 236474), desumendo l’elemento materiale coincidente con interposizione fittizia del bene e la sua effettiva riconducibilità a Pa.Fr.An. e M. S., indagati per reati associativi di stampo mafioso e nei cui confronti sono individuabili reati connessi alla criminalità economica, evidenziando come dalle conversazioni intercettate lo stesso Pa. afferma di avere interessi nella ditta di P., relativa al servizio di ambulanze (cfr. conversazioni intercettate pag. 135-159), circostanza desumibile anche dalla conversazione numero 535 del 24 aprile 2009 dello stesso Pa. con C.G..

Le argomentazioni del ricorrente non tengono conto dei limiti alle censure formulabili avverso la sentenza applicativa del sequestro preventivo che non può consistere in una verifica, in concreto, della fondatezza delle ipotesi accusatorie, prescindendosi dall’accertamento dell’accusa, non essendo prevista ai fini dell’emissione della misura cautelare reale, l’esistenza di un grave quadro indiziario, essendo demandata al giudice una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato contestato dall’accusa, sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, dovendo essere valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di assumere l’ipotesi formulata in quella tipica (Sez. 2^, Sentenza n. 16639 del 22/03/2007 Cc. (dep. 02/05/2007) Rv. 236659).

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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