T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 23-03-2011, n. 533 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente – titolare di un progetto di impianto fotovoltaico da 997, 50 Kwp da realizzarsi nel territorio del Comune di Salemi (TP) C. da Baronia Sottana – in data 11.3.2009 ha presentato all’Assessorato regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità una istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio del relativo impianto ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. N. 387/2003.

Nelle more della convocazione della conferenza di servizi è stato pubblicato ed è entrato in vigore il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) e la ricorrente si è uniformata alle nuove disposizioni introdotte dalla Delibera GR n. 1/2009 con deposito di ulteriore documentazione.

Con il ricorso in epigrafe l’interessata – lamentando che l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento sulla predetta istanza, violando il termine massimo di 180 giorni dalla data di integrazione della documentazione richiesta dal PEARS – ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990; violazione art. 12, comma 4, D. Lgs. n. 387/2003 e successive modifiche.

Nel dettaglio, sostiene che il termine di cui al citato art. 12, per la definizione del procedimento autorizzativo de quo, doveva considerarsi individuabile nel 16.11.2009.

In data 1.2.2011 si è costituita controparte con deposito di memoria difensiva e di documentazione.

L’Avvocatura erariale ha sostenuto che "le ultime dovute integrazioni risalgono al 26.7.2010 e al 22.11.2010" con ciò sottointendendo che l’Amministrazione resistente non avrebbe potuto provvedere sull’istanza della ricorrente nel termine di 180 giorni indicato nel ricorso.

In data 17.2.2011 la ricorrente ha depositato ulteriore memoria difensiva nella quale insiste nel sostenere che le integrazioni cui fa riferimento controparte non erano propedeutiche alla convocazione della conferenza di servizi, riguardando adeguamenti e/o variazioni di carattere tecnico del progetto, suscettibili di essere esaminate in quella sede.

Più in dettaglio, le integrazioni in questione avevano ad oggetto l’inserimento della fascia arborea nel layout di progetto, come richiesto dall’art. 20 della sopravvenuta delibera di approvazione del PEARS, integrazione di quest’ultima attinente non alla procedibilità dell’istanza ma al merito della stessa e, come tale, da esaminarsi in sede di conferenza di servizi al fine di acquisire il parere dei diversi enti competenti in ordine alla compatibilità della scelta progettuale effettuata dalla società istante con gli interessi pubblici tutelati da ciascuna amministrazione convocata in conferenza di servizi.

Peraltro, l’Assessorato all’energia ha invitato la ricorrente ad integrare la documentazione – soltanto – con nota n. 12704 del 10.12.2010 e, quindi, successivamente al deposito del presente ricorso; in ogni caso, l’interessata ha tempestivamente adempiuto in data 15.12.2011.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso in esame è fondato e deve essere accolto.

Al riguardo, la giurisprudenza (cfr., T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1539; id., III Sezione, sent. 22 ottobre 2008, n. 1277; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 28 marzo 2008, n. 785; id., 5 marzo 2007, n. 144; id., 14 luglio 2006, n. 513) ha già affermato che:

a). in relazione allo specifico procedimento per cui è causa, l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che "Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni";

b). la fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all’amministrazione inadempiente), comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell’inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, qualora sull’istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo o negativo (né vale in contrario distinguere fra mera inerzia e lungaggini procedimentali);

c). anche la Corte Costituzionale (cfr., 25/109/11 2006 n. 364), del resto, ha rinvenuto la "ratio" del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo;

d). dalla lettura della norma sopra richiamata – rubricata "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" – si ricava l’intento del Legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica";

e). pertanto, il Collegio ritiene che, come sostenuto dal ricorrente, la PA procedente aveva l’obbligo di convocare la conferenza di servizi e che, le ulteriori richieste istruttorie, potevano essere esaminate, più opportunamente, in quella sede;

f). infine, risultano parimenti infondate le ulteriori eccezioni formulate dalla Regione in merito all’insussistenza dell’obbligo di provvedere stante la mancanza, in capo alla società ricorrente, di un titolo di proprietà sul terreno sul quale dovrebbe sorgere l’impianto di cui trattasi. Infatti – a prescindere da ogni considerazione in merito alla comprovata allegazione di un contratto preliminare di compravendita del terreno – tale circostanza non può certo giustificare la perdurante inerzia dell’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

In conclusione, nella fattispecie considerata, la scadenza del termine per provvedere qualifica la condotta dell’amministrazione procedente come inadempimento ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990.

Tanto premesso, il Collegio – rilevata l’intempestività della richiesta istruttoria rispetto ai termini previsti dal citato art. 12 e constatato che, comunque, l’interessata ha fornito i richiesti chiarimenti – afferma l’obbligo della Regione Sicilia di pronunciarsi espressamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 presentata dalla odierna ricorrente.

Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1). dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione intimata sull’istanza proposta dalla società ricorrente e, per l’effetto, la condanna a provvedere sulla predetta istanza nei termini di cui in motivazione;

2). condanna la Regione Sicilia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre contributo unificato ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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