Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 28-03-2011, n. 12465 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza in data 30.3.2010 del Tribunale di Ancona-Sezione distaccata di Fabriano con la quale veniva affermata la penale responsabilità di B. F. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) ed irrogata la condanna alla pena di Euro 600,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per mesi uno, limitatamente a quest’ultimo capo, deducendo che la durata della sospensione della patente di guida risultava inferiore al minimo previsto dalla legge.

Ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, va rilevato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo stata trasformata in illecito amministrativo, ai sensi della L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1, la fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 186 C.d.S., comma 2, per la quale è stata inflitta la condanna. E ciò a prescindere dall’impugnazione parziale del P.G., il cui accoglimento sarebbe del tutto inutile dal momento che l’abolitio criminis produce effetti anche quando la sentenza risulti passata in giudicato ( art. 672 c.p.p.) ed alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo che impone di evitare una pronunzia che abbia quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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