Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-06-2011, n. 13358

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 9 novembre 2004, rigettava la domanda proposta da P.G. nei confronti di S.ES.I.T. Puglia s.p.a., avente ad oggetto, previa declaratoria di nullità dell’apposizione del termine a sei contratti di lavoro a tempo determinato, il riconoscimento della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la conseguente reintegra di essa, parte ricorrente, nel posto di lavoro precedentemente occupato, con la stessa qualifica, e la condanna della S.ES.I.T. Puglia spa a pagamento delle retribuzioni spettanti, oltre accessori.

2. Il P. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 1083/06, depositata l’8 giugno 2006. 3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza P. G. prospettando sette motivi di impugnazione.

4. Resiste con controricorso Equitalia ETR s.p.a,, quale società subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici tutti di S.ES.I.T. Puglia spa.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale.

Infatti la delega è stata conferita – come si dichiara nell’intestazione del ricorso -"a margine del ricorso in appello del 04.05.2005", mentre, secondo il consolidato principio più volte enunciato da questa Corte, la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio dinanzi al giudice di legittimità, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, sì che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, o della memoria di costituzione nel medesimo giudizio, ancorchè per tutti i gradi del processo, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 5554 del 2011, n. 10319 del 2000; n. 27302 del 2005).

Nè ricorrono, nella specie, ragioni giustificative del mancato rilascio di una idonea procura, tali da configurare una qualche sanatoria o rimessione in termini.

2. La parte ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna P.G. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2000,00 per onorario, Euro 58,00, per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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