Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-01-2011) 28-03-2011, n. 12434

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.A. ricorre ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza n. 20665 del 2010 emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte in data 12.05.2010, deducendo che:

– essa ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Lucca del 06.05.2008, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del C. in ordine al reato di danneggiamento aggravato per intervenuta remissione di querela;

– tale decisione si è basata sull’errore percettivo consistente nel ritenere ancora contestata l’aggravante del reato predetto, laddove il P.M. all’udienza del 06.05.2008 aveva modificato il capo di imputazione eliminando il riferimento all’art. 635 c.p., comma 2.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori del presupposto normativo della decisione ratificativa di una "condanna".

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viste le ragioni della inammissibilità, si ritiene di disporre a carico del ricorrente il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura di Euro 300,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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