Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-01-2011) 28-03-2011, n. 12433 misure di prevenzine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

Il decreto indicato in epigrafe ha confermato quello di primo grado con cui, ai sensi della L. n. 575 del 1965 veniva applicata a L. M.G. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con l’obbligo di versamento di una cauzione di Euro 2000,00.

Evidenziava in particolare la Corte territoriale la attuale pericolosità del L.M., destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto ex art. 416 bis c.p..

Ha proposto ricorso il L.M., lamentando che la Corte di merito ha ritenuto la sua attuale pericolosità attraverso un’impropria applicazione della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 e sottovalutando le circostanze che potevano supportare un giudizio di esclusione del requisito dell’attualità.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, in coerenza con la natura e la funzione del relativo procedimento, è limitato, infatti, alla violazione di legge ( L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11) e non si estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante, nel qual caso ci sarebbe comunque violazione di legge.

Tale limitazione è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321/2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.

Nella specie la Corte di merito ha reso una concreta motivazione in ordine all’attuale pericolosità del soggetto, osservando – in linea con un ampio orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide perchè coglie correttamente la specificità del reato associativo – che la stessa va ritenuta in quanto nessun elemento concreto è stato offerto in ordine a una presa di distanza del proposto dall’associazione mafiosa di appartenenza o alla cessazione dell’associazione stessa.

Tale motivazione, al di là del discorso sulla sua condivisibilità e/o logicità, non può certo considerarsi inesistente o apparente, e non può quindi essere oggetto delle censure formulate dal ricorrente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p.;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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