Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-06-2011, n. 13354 sansioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22/3 -28/4/06 la Corte d’Appello di Milano rigettò l’appello proposto dalle Poste Italiane spa avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Monza, con la quale era stato respinto il ricorso della stessa società diretto a far accertare la legittimità delle sanzioni inflitte al dipendente L.D. il quale non si era attenuto alle disposizioni impartite in merito alla fruizione delle ferie, e nel confermare l’impugnata sentenza condannò l’appellante a versare metà delle spese del grado, previa compensazione dell’altra metà, dopo aver ritenuto di poter condividere il giudizio del primo giudice sulla sproporzione delle sanzioni della sospensione alla luce del comportamento dell’incolpato e dell’interpretazione delle norme collettive di riferimento.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste, affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura.

Resiste con controricorso il L.. La ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente va respinta l’eccezione di decadenza sollevata dal L. secondo il quale il presente ricorso sarebbe stato notificato tardivamente al suo difensore il 3 maggio 2007, vale a dire cinque giorni dopo la scadenza del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c..

Invero, dalla relata di notifica risulta, invece, che la richiesta di eseguirla fu inoltrata all’ufficiale giudiziario in data antecedente a quella della scadenza annuale, tanto è vero che quest’ultimo provvide ad effettuarla in data 28 aprile 2007 per il tramite del servizio postale, così come risulta dal timbro con la data dal medesimo apposto in calce allo stesso atto.

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. 5, n. 1025 del 19/1/05) che "in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 la notificazione di un atto processuale (nella fattispecie, ricorso per Cassazione) si intende perfezionata, per il notificante, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, non potendo ricadere sul richiedente le conseguenze di un errore o di un’inerzia dell’ufficiale giudiziario medesimo. A tal riguardo, poichè la compilazione dell’indirizzo sulla busta è atto dell’ufficiale giudiziario – o comunque incombe su di lui l’obbligo di controllarne l’esattezza, – nel caso di indirizzo errato e di conseguente mancata notificazione, la parte interessata può chiedere una nuova trasmissione del plico con l’indirizzo esatto e la data di notificazione dell’atto, al fine di stabilirne la tempestività, va individuata in quella della prima richiesta di notìfica, non andata a buon fine per fatto ascrivibile all’ufficiale giudiziario (in senso conf. v. anche Cass. Sez. 3, n. 6402 dell’1/4/04).

Con un unico articolato motivo di censura la società ricorrente denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), dolendosi della carenza di motivazione in relazione all’art. 2697 c.c. sia a proposito del profilo soggettivo che di quello oggettivo della fattispecie in esame.

In particolare, la ricorrente osserva quanto segue: la circostanza considerata rilevante dal giudice d’appello ai fini della scusabilità del comportamento del lavoratore, ovvero il suo legittimo affidamento sulla richiesta di un periodo di ferie rivolta verbalmente al suo superiore alcuni mesi prima della sua fruizione, con conseguente valore di sola conferma della successiva richiesta scritta, non risultava suffragata da elementi di prova, tanto più che non erano state nemmeno esperite sul punto le relative prove testimoniali offerte in corso di causa. In ogni caso, una tale circostanza era riferibile solo alla prima delle due sanzioni, vale a dire quella riguardante l’assenza ingiustificata dal 27 al 31 maggio, ma non certamente alla seconda che concerneva il periodo compreso tra l’8 ed il 30 giugno 2002, rispetto al quale non risultava presentata alcuna richiesta scritta. Inoltre, la Corte territoriale non aveva illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto che si era in presenza di una duplicazione delle sanzioni a fronte di un episodio giudicato sostanzialmente unitario, mentre, al contrario, i fatti contestati erano connotati diversamente tra di loro ed anche le relative sanzioni erano state rispettivamente graduate. D’altra parte, se la Corte d’appello avesse preso come punto di riferimento il CCNL di settore avrebbe avuto modo di verificare che per assenze ingiustificate di oltre dieci giorni la sanzione prevista era quella del licenziamento con preavviso, per cui non avrebbero avuto ragione di sussistere i dubbi sulla proporzionalità delle sanzioni conservative realmente inflitte (sospensione dal servizio con privazione della retribuzione rispettivamente per tre e per dieci giorni). Non trovava, infine, riscontro in nessuno dei fatti dedotti o allegati dalle parti, l’affermazione della Corte per la quale il lavoratore avrebbe dovuto essere rassicurato sulla possibilità di differire il recupero delle ferie in un momento successivo, posteriore al periodo festivo. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Anzitutto, dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che non risultò essere stata mai smentita la circostanza desunta dall’affermazione del lavoratore circa il fatto che egli aveva chiesto sin dal mese di febbraio di poter godere delle ferie utilizzando quelle degli anni precedenti, concordando poi col proprio direttore di usufruire di dodici giorni di ferie dal 27 maggio all’8 giugno, per cui trattasi di circostanza da ritenere incontestata e per la quale non vi era necessità di approfondimento probatorio.

Nemmeno è vero che la Corte d’appello non illustrò le ragioni per le quali aveva ritenuto trattarsi di un episodio unitario, in quanto dalla sentenza si evince chiaramente che fu valutata, con argomentazione logica, come assenza unica continuata quella relativa ai giorni che avevano preceduto e seguito immediatamente il periodo di ferie concesso, cioè quello dall’1 all’8 giugno 2002, tanto più che era risultato incontestato che l’accordo intercorso tra il dipendente ed il suo superiore concerneva l’utilizzazione del periodo di ferie dal 27 maggio all’8 giugno, fatto poi oggetto di formale richiesta, così come non poteva trascurarsi la circostanza, pure evidenziata in sentenza, che il silenzio serbato dal datore di lavoro sino al momento della riduzione del periodo richiesto poteva verosimilmente equivalere ad accettazione. Tra l’altro, la stessa difesa della ricorrente fa esplicito riferimento nella narrazione dei fatti di causa alla nota del 23 maggio 2002 con la quale l’organizzazione sindacale di rappresentanza aveva espresso il proprio dissenso in ordine al mancato accoglimento integrale della richiesta di ferie del L. e comunicato la proposta di quest’ultimo di utilizzare i giorni dal 10 al 30 di giugno per esaurire il credito di ben 31 giorni di ferie vantato a causa delle ferie residuate dagli anni precedenti.

Priva di pregio è, invece, la doglianza per la quale la Corte non avrebbe considerato la disciplina sanzionatoria di fonte collettiva ai fini della valutazione della proporzionalità delle sanzioni conservative inflitte: invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, bene ha fatto la Corte territoriale a giudicare la proporzionalità delle sanzioni rapportandola al dato concreto degli episodi contestati, rivelatisi, in realtà, come espressione di un’unica condotta, oltre che all’elemento soggettivo ad essa sotteso, vale a dire il legittimo affidamento del lavoratore discendente dai suoi pregressi accordi verbali col suo diretto superiore, pervenendo, in tal modo, al convincimento, immune da vizi di carattere logico- giuridico, della eccessività della duplicazione della sanzione rispetto ad un’unica assenza continuata e dovuta a motivi scusabili.

Infine, quanto all’ultima doglianza per la quale l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto essere rassicurato sulla possibilità di differire il recupero delle ferie in un momento successivo e posteriore al periodo festivo, non troverebbe riscontri nelle allegazioni delle parti, è agevole osservare che, in realtà, alla stessa il giudice d’appello è pervenuto sulla scorta del rilievo, immune da vizi di natura logico- giuridica, che una tale rassicurazione si sarebbe resa necessaria per la semplice ragione che non poteva non meritare attenzione l’aspetto soggettivo del dipendente fondato sull’interpretazione della norma del CCNL (art. 35) che sembrava sancire l’automaticità del recupero delle ferie non godute entro il termine stabilito.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 13,00 per esborsi e di Euro 2500,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

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