Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 28-03-2011, n. 12684

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rsona del Dott. IACOVIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16-2-2010 il Tribunale per i Minorenni di Milano pronunziava la condanna di L.I. per reato di cui all’art. 624 c.p. e dell’art. 625 c.p., n. 4 e art. 495 c.p., commessi in (OMISSIS), infliggendo all’imputato la pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione Euro 80,00 di multa, previa concessione delle generiche, prevalenti sulla aggravante di cui al capo A) e ritenuta la continuazione tra i suddetti reati.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore, rilevando l’inosservanza di norme processuali e la mancanza di motivazione.

1 – In relazione alla prima censura deduceva che all’udienza preliminare era stata eccepita la mancata notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., e che il giudice aveva rigettato tale eccezione.

Il procedimento era stato definito allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 32 T.U. per i Minori, ed in tale sede era stata riproposta l’eccezione anzidetta.

In particolare il ricorrente rilevava che l’avviso di cui all’art. 415 bis era stato emesso dal PM in data 10-5-2005, e notificato al difensore ed all’imputato L. ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4^, in data 11-5-2005, e che l’imputato era privo di fissa dimora, onde non vi era elezione di domicilio, e al momento della sua identificazione gli era stata data comunicazione che gli avvisi sarebbero pervenuti al difensore d’ufficio.

All’epoca dell’arresto, era stata designata d’ufficio l’Avv. Perego Alessandra, e successivamente, altro difensore, iscritto nell’elenco dei difensori per i Minorenni.

A riguardo secondo il ricorrente, il L. non aveva ricevuto avviso della nomina del secondo difensore – Avv. Bono.

In base al disposto dell’art. 161 c.p.p., il ricorrente riteneva dunque che le notifiche avrebbero dovuto essere eseguite presso il precedente difensore d’ufficio, in quanto inserito nel verbale di identificazione dell’imputato.

Inoltre rilevava che la nullità della notifica ex art. 415 bis c.p.p. implicava la nullità del procedimento (essendo stata eccepita e respinta in virtù del rilievo fatto dal Giudice che l’imputato non aveva eletto domicilio presso quel difensore).

Per tali motivi il ricorrente rilevava la violazione dell’art. 161 c.p.p., comma 4, secondo il quale le notifiche vanno eseguite presso il difensore designato nel verbale di identificazione dell’imputato.

2 – Nel merito deduceva la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Invero le deduzioni della difesa riguardanti la pretesa nullità della notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., in riferimento alla designazione di un nuovo difensore d’ufficio, che non risultava comunicata all’imputato, essendo intervenuta successivamente alla identificazione del medesimo, non comportano in questa sede la violazione di legge, richiamata ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, alla stregua dei canoni giurisprudenziali di questa Corte, secondo cui – come si è stabilito nella sentenza Sez. 6^ – n. 26095 del 3/06/2010 "la mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio designato dall’Autorità giudiziaria non comporta la nullità dell’atto al cui compimento è funzionale la nomina.

Peraltro, come ritenuto da questa Corte, la disposizione di cui all’art. 28 Disp. Att. c.p.p. che prevede che il nominativo del difensore d’ufficio debba essere comunicato senza ritardo all’imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da sanzione di nullità. Sicchè, in ossequio al principio di tassatività dei vizi che comportano nullità(art. 177 c.p.p.) non si può ritenere che la mancata comunicazione all’imputato del nominativo di quel difensore comporti la nullità dell’atto al cui compimento era finalizzata la designazione. (v. in tal senso Cass. Sez. 1^ 20-l-1993, n. 205 – Sez. 1, 2-2-2006, n. 9541). Allo stesso modo non produce alcuna invalidità, alla stregua di giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 6^, 25/1/2002, n. 2984, Pappalardo – RV221147), nel procedimento relativo ai minori, l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, indicato dall’art. 415 bis c.p.p..

In riferimento al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che risulta manifestamente infondata la censura di mancanza di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, avendo il Giudice di merito esercitato correttamente il potere discrezionale, secondo i criteri enunciati dal legislatore nell’art. 133 c.p.. Alla stregua dei precedenti rilievi il ricorso deve dunque essere rigettato. Va ordinato l’oscuramento dei dati come per legge.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso.

Dispone l’oscuramento perchè imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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