T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 23-03-2011, n. 117 Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

mune di Bolzano;
Svolgimento del processo

Con il ricorso viene impugnata l’ordinanza di rimessa in pristino prot. n. 09/2009 del 11.03.2009, emessa dal Comune di Bolzano, avente ad oggetto la "abusiva installazione impianti di condizionamento – Via Grappoli – 9", oltre altri provvedimenti, meglio precisati in epigrafe.

A sostegno del gravame vengono dedotte le seguenti censure:

1) "Violazione ed erronea applicazione della L. n. 241/09 e della L.R. n. 17/93, della L.P. n. 13/93 e del Regolamento Edilizio Comunale di Bolzano. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, perplessità ed illogicità della motivazione. Sviamento della causa";

2) "Violazione ed erronea applicazione della L. n. 241/09 e della L.R. n. 17/93, della L.P. n. 13/93 e del Regolamento Edilizio Comunale di Bolzano. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, perplessità ed illogicità della motivazione; sviamento della causa";

3) "Violazione ed erronea applicazione della L. n. 241/09 e della L.R. n. 17/93, della L.P. n. 13/93 e del Regolamento Edilizio Comunale di Bolzano. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, perplessità ed illogicità della motivazione".

Con atto recante motivi aggiunti, depositato il 26.2.2010, viene chiesto l’annullamento, (oltrechè degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e di altri provvedimenti, meglio precisati in epigrafe), anche dell’ordinanza di esecuzione d’ufficio prot. nr. 38/2009 del 3.12.2009 del Comune di Bolzano, avente ad oggetto la "abusiva installazione impianti di condizionamento – Via Grappoli nr. 9 – Bolzano".

L’esito della nuova impugnativa è affidato, per illegittimità derivata, alle stesse doglianze esposte nel ricorso ed, inoltre, ad un motivo autonomo relativo a:

"Violazione ed erronea applicazione della L. n. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento della causa, ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, ed asserita carenza istruttoria"

Si è costituito in giudizio il Comune di Bolzano, resistendo alle pretese del ricorrente.

Con ordinanze collegiali n. 143/2009 e n. 106/2009, rispettivamente del 9.3.2009 e del 9.6.2009, è stata respinta la richiesta di provvedimenti cautelari formulata dal ricorrente nel ricorso e nell’atto contenente motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del 23.1.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con nota pervenuta all’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Bolzano in data 16.9.2008 (Prot. n. 74640), un condomino della p.ed. 63 in PT 736/II CC Bolzano, consistente in un edificio di Via Grappoli 9 (ove è sita l’unità immobiliare – di proprietà del ricorrente – oggetto dei provvedimenti aggrediti), denunciava l’effettuazione di lavori sulla p.m. 1, riguardanti la terrazza del primo piano di proprietà solo di alcuni condomini, ma non della precitata p.m. 1.

A seguito di questa segnalazione, l’Ufficio Controllo Costruzioni del Comune disponeva un accertamento, in occasione del quale veniva redatto un rapporto, in cui, tra l’altro, si legge quanto segue: "A seguito di esposto, protocollo n. 74640 dd. 16.09.2008, che si allega in copia, con il quale sono stati segnalati dei lavori edili finalizzati all’installazione di uno o più condizionatori d’aria su di una terrazza interna del civico 9 di Via grappoli. Nel corso del sopralluogo, effettuato in presenza del Signor Serafini Mario, socio della Ditta Il Libraio di Serafini Mario & C. Sas, si poteva accertare che all’interno della p.m. 1 in p.ed 63 CC Bolzano, di proprietà di T.M., sono in corso dei lavori di ristrutturazione di un negozio per l’inserimento di una nuova libreria, lavori che apparentemente non hanno comportato modifiche alle tremezzature interne. Tale ristrutturazione prevede l’installazione di un condizionatore esterno, che verrà posizionato su una terrazza interna, raggiungibile dal negozio attraverso un lucernaio (come visibile dalle fotografie allegate). Per l’installazione di questo apparato tecnologico non risulta agli atti richiesta di autorizzazione urbanistica (all. n. 2 del Comune).

L’estensore dell’esposto lamenta inoltre il fatto che la terrazza è di proprietà di alcune pp.mm. ma non della p.m. 1. In tal senso si è già comunicato verbalmente all’interessato che ciò non ha rilevanza urbanistica, in quanto si tratta di materia prettamente privatistica.

Si propone di avviare i procedimenti di competenza per l’installazione di un apparato tecnologico per la quale è necessaria una D.I.A.omissis".

Successivamente, in data 15.10.2008, veniva effettuato un ulteriore controllo durante il quale veniva rilevata l’effettiva intervenuta installazione di tre impianti di condizionamento (all. n. 3 del Comune).

Poiché, per l’esecuzione di detta installazione non era stata presentata la D.I.A., l’Amministrazione dava inizio al procedimento per la riduzione in pristino, sia nei confronti della società conduttrice – giusta nota raccomandata del 16.10.2008 (Prot. 85644) – ricevuta il 23.10.2008 (all. n. 4 del Comune), sia nei confronti del proprietario Sig. T.M. – giusta raccomandata del 26.11.2008 (Prot. 100366) – ricevuta il 7.1.2009 (all. n. 5 del Comune).

Reagivano gli interessati con note del 12.11.2008 rispettivamente del 07.01.2009, opponendosi alla prospettata riduzione in pristino per un presunto "conclamato difetto di competenza della PA", e sostenendo che non era necessario avere "un titolo abilitativo edilizio" per la sostituzione delle unità esterne dell’impianto di condizionamento e riscaldamento (all. nn. 6 e 7 del Comune).

Nel frattempo, il legale del Condominio iniziava una causa possessoria sub R.G. 23/09 avanti al Tribunale Civile, per far rimuovere gli impianti di condizionamento "abusivamente installati" (all. n. 8 del Comune).

Il procedimento giudiziale si concludeva con l’ordinanza del 1013.03.2009. Con detta ordinanza il Giudice civile, tra l’altro, riconosciuta la proprietà comune della terrazza tra le sole pp.mm. da 16 a 31 e 35, 37 e 38 della precitata p.ed. 63, accertava e dichiarava l’intervenuto spoglio parziale da parte del proprietario Signor T.M. e della conduttrice ed ordinava, infine, la riduzione in pristino della terrazza mediante la rimozione delle unità termocondensanti e la chiusura degli sfiati o fori di collegamento con la sottostante p.m. 1.

L’ordinanza veniva portata a conoscenza dell’Assessorato all’Urbanistica (all. n. 9 del Comune).

In data 11.03.2009, con ordinanza sindacale del 11.03.2009 Prot. n. 9/09, impugnata col ricorso, l’Amministrazione comunale, constatata la perdurante assenza di D.I.A. e, ritenendo, quindi, che l’intervento de quo sia da qualificarsi come abusivo, ai sensi dell’art. 1ter del Regolamento Edilizio Comunale, ordinava la rimessione in pristino entro il termine di giorni 90.

Attesa l’infondatezza del ricorso, si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità dello stesso, sollevate dal Comune.

I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione logicogiuridica.

Innanzitutto, il Sig. T. contesta l’ordinanza impugnata, perché, tra l’altro, in questa viene considerata "necessaria la D.I.A. sebbene manchi l’esecuzione di opere edilizie" e, dunque, si consideri "abusivo l’impianto di condizionamento in questione in quanto installato in mancanza di essa "; continua, evidenziando che, dal verbale dell’Ufficio Controllo Costruzioni, risulterebbe che i lavori eseguiti all’interno del negozio (in conduzione della ditta: il Libraio di Serafini Mario & C. Sas), non sarebbero collegabili all’installazione dei condizionatori esterni sul terrazzo. Sostiene, inoltre, che, per la predetta installazione, non sia prevista la presentazione della D.I.A., in quanto questa sarebbe imposta solo per interventi che comportano lavori edilizi, non effettuati per l’installazione dei condizionatori contestati.

Le censure sono prive di pregio.

Infatti, il Regolamento edilizio del Comune di Bolzano, al punto 10 dell’art. 1ter (all. n. 12 del Comune) prescrive la necessità della D.I.A. per "l’installazione, modifica e/o sostituzione di qualsiasi impianto tecnologico al servizio di edifici esistenti".

La norma porta a concludere che sono soggetti a D.I.A. gli interventi di installazione/modifica/sostituzione di qualsiasi impianto tecnologico, indipendentemente dall’esecuzione di opere edilizie; queste ultime, invero, comporterebbero l’obbligo di richiedere una concessione edilizia.

Nel caso, peraltro, dall’ordinanza del 10.03.2009 emessa dal Tribunale di Bolzano – sopra ricordata – risulta che sono stati effettuati, anche, lavori edilizi, seppur minimi; nell’ordinanza, tra l’altro, si legge, infatti, che: "La realizzazione di ben tre unità termocondensanti funzionanti in pompa di calore (cfr. il dimesso materiale fotografico), nonché dei fori di collegamento con la sottostante p.m. 1, va apprezzata come spoglio, quanto meno parziale".

Dagli atti risulta, inoltre, che i tre impianti di condizionamento sono stati posizionati sulla terrazza di proprietà altrui e risultano collegati alla sottostante p.m. 1 attraverso un foro praticato sul lastrico della suddetta terrazza, attraverso cui passano quindi i tubi che portano l’aria condizionata al piano sottostante.

Con il terzo motivo il ricorrente ritiene che i provvedimenti impugnati siano ingiusti e sproporzionati. Sostiene, in particolare, che l’Amministrazione, nell’adottare gli stessi, non avrebbe considerato che il precedente impianto condominiale era tecnicamente inadeguato "a garantire i livelli minimi di climatizzazione" del negozio de quo; con la conseguente necessità di installare nuovi condizionatori.

Il rilievo non è pertinente.

Le ragioni che hanno convinto il ricorrente all’installazione di un nuovo e più efficiente impianto di condizionamento non lo esonerano dal produrre la relativa D.I.A., la cui assenza ha costituito il presupposto degli atti aggrediti.

Sopra si è evidenziato che nell’atto recante motivi aggiunti, depositato il 26.2.2010 (con cui si censura, tra l’altro, l’ordinanza di esecuzione d’ufficio prot. nr. 38/2009 del 3.12.2009 del Comune di Bolzano, avente ad oggetto l’abusiva installazione impianti di condizionamento de quibus), innanzitutto, vengono dedotte, per illegittimità derivata, le stesse doglianze esposte nel ricorso, in merito alle quali si richiama tutto quanto sopra già esposto.

Peraltro, in detto atto, viene, anche, fatto valere un motivo autonomo, sopra meglio precisato.

Con questa ulteriore censura, il ricorrente, sostanzialmente, sostiene che il Comune abbia omesso di comunicargli un autonomo e nuovo "avvio del procedimento" inteso all’adozione dell’ordinanza di esecuzione di ufficio aggredita, prima dell’emissione di questa.

Il rilievo non è suscettibile di positiva considerazione.

Infatti – anche prescindendo dalla necessità o meno di una nuova comunicazione di avvio del procedimento, anche per la fase di esecuzione dell’ordinanza di rimessa in pristino ed anche volendo ammettere che questa comunicazione fosse dovuta – si evidenzia che la fattispecie de qua rientra nella previsione del comma 2 dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 (come inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge n. 15/2005), per il quale "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Orbene, nel caso, l’ordinanza di esecuzione de qua, in mancanza di una sospensione giudiziale (per effetto del rigetto della relativa istanza cautelare) della precedente ordinanza di rimessa in pristino ed in difetto di spontanea esecuzione di quest’ultima da parte del ricorrente, deve considerarsi come un atto vincolato dell’Amministrazione.

Infatti, anche la giurisprudenza recente ha evidenziato che: "L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è un atto vincolato e quindi non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; presupposto per la sua adozione è infatti soltanto la constatata esecuzione dell’opera in difformità alla concessione (oppure D.I.A.: ndr) o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera -omissis" (Cons. Stato, Sez. V, n. 5229 del 7.9.2009). In senso conforme anche: TAR Campania, Napoli, Sez. VII n. 3108 del 05.06.2009).

In conclusione, sia il ricorso che l’atto recante motivi aggiunti, sono infondati e vanno, conseguentemente, respinti.

Il mancato accoglimento dei precitati gravami determina, anche, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, proposta dal ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente, soccombente in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.

Respinge, anche, la richiesta di risarcimento dei danni.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Bolzano, liquidate in complessivi Euro 3000,00 (tremila/00), oltre IVA e CNPA, come per legge.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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