Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 28-03-2011, n. 12477 revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 8 ottobre 2010 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in comunità terapeutica avanzata da C.S., rilevando che non risultava l’attualità dello stato di tossicodipendenza che può giustificare tale sostituzione, ma solo la necessità di supporto psicologico.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale deduce che non sussisteva un quadro di eccezionali esigenze cautelari ostative alla richiesta (essendo i precedenti specifici relativi a ipotesi in cui era stata concessa l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5 e le due condanne per evasione essendo intervenute non nei 5 anni precedenti); che egli aveva manifestato una inequivocabile volontà di recupero; che la documentazione in atti dimostrava il suo stato di tossicodipendente e la necessità di attività socio riabilitativa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Giova premettere che il Tribunale del riesame non ha in alcun modo motivato il proprio provvedimento sulla presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ostative alla misura chiesta, ma sulla non dimostrata sussistenza delle condizioni di fatto che la rendono possibile. Il ricorso è pertanto inammissibile nella misura in cui si sofferma sul tema ritenuto irrilevante.

Il Tribunale ha invece ritenuto che la documentazione allegata per giustificare i sollecitati arresti domiciliari in comunità terapeutica non dimostrasse la attualità dello stato di tossicodipendenza e più in generale la sussistenza dei presupposti cui l’art. 89, comma 2, subordina tale istanza secondo un percorso che, ha sottolineato il Tribunale, è stato reso più rigoroso parallelamente all’ampliamento delle situazioni di tutela del bene della salute. Da tale punto di vista l’ordinanza non merita censura atteso che allegata all’istanza del ricorrente non vi era alcuna dichiarazione di disponibilità all’accoglimento del medesimo rilasciata da parte di struttura accreditata (requisito necessario ai sensi dell’art. 89, citato comma 2), ma solo un parere positivo del SERT di Poggioreale per l’inserimento in una comunità di tal genere;

ed atteso altresì che risultava dubbia la stessa qualità di tossicodipendente dell’istante e specialmente l’attualità di tale condizione in considerazione della rilevata genericità del certificato del SERT ove si parlava di persona nota come tossicodipendente mentre sull’ attualità della misura si accennava solo a irrisolte problematiche psicologiche e comportamentali;

nonchè del fatto che sempre la certificazione allegata dimostrava che il C. "non assumeva alcunchè da circa un anno", circostanza quest’ultima confermata dalla documentazione presentata anche a questa Corte dove la somministrazione di metadone risulta documentata fino al 11.12.2009.

Si tratta di un accertamento di uno stato di fatto che rientra nella competenza del giudice di merito la cui valutazione, per le ragioni sopra dette, è congrua e non può essere posta in discussione in questa sede, tanto meno mediante la produzione di certificati già prodotti al Tribunale del riesame e dallo stesso ritenuti non idonei a dimostrare la condizione di attualità dello stato di tossicodipendenza che giustifica il ricovero in comunità. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a cura della cancelleria, al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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