T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 23-03-2011, n. 86 aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti hanno partecipato alla gara indetta dal Comune di Roncegno Terme per l’affidamento del servizio di "progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – lavori di ampliamento ed adeguamento polo scolastico – II lotto".

All’esito della gara, svoltasi col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si sono classificati al secondo posto della graduatoria con 86,880 punti, mentre il controinteressato vincitore ha conseguito 88,770 punti.

A sostegno del presente ricorso essi deducono:

1) Violazione del paragrafo 7 del bando. Violazione o falsa applicazione delle norme della gara. Violazione della par condicio dei concorrenti.

Si sostiene che erroneamente è stato attribuito alla compagine aggiudicataria il punteggio fino a cinque punti previsto per l’indicazione, nell’offerta tecnica, di poter disporre di un esperto nell’ambito del risparmio energetico (casa clima – Leed), mentre l’esperto indicato dalla controinteressata (per. ind. Benini, a differenza dell’ing. Scanavini della ricorrente) era solo iscritto all’Albo dei certificatori energetici della PAT.

2) Violazione o falsa applicazione delle norme della gara. Violazione della par condicio dei concorrenti.

Quanto all’esperto acustico, il bando prescriveva che "l’esperienza dovrà essere dimostrata attraverso apposito curriculum" che però il controinteressato non ha allegato all’offerta.

3) Violazione dei subcriteri di valutazione comparativa delle offerte in quanto il punteggio di 20 p.ti ottenuto dal controinteressato per le "tecniche costruttive" non si giustifica in assenza dell’"analisi economica dettagliata" ed in considerazione dell’incauta soluzione progettuale di una pompa di calore ad acqua di pozzo, senza una conoscenza adeguata del sottosuolo, con dispendio di risorse idriche.

Si sono costituiti in giudizio sia l’Amministrazione sia il controinteressato, i quali hanno controdedotto diffusamente instando per la reiezione del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, nel "modello offerta tecnica" allegato (sub B) al bando era riportata la dizione generica "professionista esperto risparmio energetico".

Il paragrafo 7 del bando impiegava invece la dizione "esperto nell’ambito del risparmio energetico (casa clima – Leed)".

La dizione "casa clima – Leed", essendo posta tra parentesi e trattandosi di due standard di certificazione energetica che non sono gli unici presenti sul mercato, sembra perciò assumere carattere meramente esemplificativo e non prescrittivo.

D’altra parte, il carattere esclusivo del riferimento agli anzidetti due standard sarebbe quanto meno ambiguo ed incoerente col modello di offerta tecnica: perciò, l’interpretazione in questo senso si pone come recessiva rispetto al principio comunitario di massima partecipazione.

Invero, a fronte di clausole incerte di dubbio significato trova più corretta applicazione il principio di massima partecipazione alle procedure selettive e deve prevalere l’interpretazione meno restrittiva (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 16 dicembre 2010, n. 8946).

Il primo motivo è dunque da disattendere.

Col secondo motivo si sostiene che il controinteressato non ha prodotto il curriculum dell’esperto acustico che sarebbe dovuto essere allegato all’offerta.

Sennonché, lo stesso paragrafo 7 del bando di gara, nonché il citato "modello offerta tecnica" ad esso allegato (sub B) prescrivono solo una dichiarazione al riguardo.

Del resto è più ragionevole ritenere che la dimostrazione del requisito fosse necessaria soltanto a posteriori, dopo l’aggiudicazione.

Né la dimostrazione immediata si può far discendere da una delle risposte della stazione appaltante a vari quesiti posti dai concorrenti, nella quale si afferma che l’esperienza "dovrà essere dimostrata da apposito curriculum professionale" dovendo intendersi tale risposta (anche per l’impiego del verbo al futuro) come riferita ad un momento successivo all’aggiudicazione.

In ogni caso, tale risposta non può prevalere sulla lex specialis che non prescriveva la produzione del curriculum in sede di formulazione dell’offerta tecnica.

Anche il secondo motivo si rivela perciò infondato.

Il terzo motivo è affetto da più profili di inammissibilità, perché si riduce a censurare nel merito l’operato valutativo della commissione tecnica e perché non espone quali sarebbero stati gli elementi di maggior favore dell’offerta della ricorrente rispetto a quelli del controinteressato, tali da farle meritare un punteggio più elevato, venendo a mancare così l’interesse a dedurre la censura.

Inoltre, l’analisi economica dettagliata, che avrebbe dovuto giustificare l’elevato punteggio assegnato al controinteressato, non è stata fornita nemmeno dalla ricorrente (che ha ottenuto lo stesso punteggio), talché anche sotto tale profilo difetta l’interesse a far valere la censura.

In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio, in parte compensate attesa la sussistenza di formulazioni non del tutto perspicue del bando (il quale avrebbe potuto più diligentemente aggiungere, tra parentesi, formule del tipo " ad esempio", "tra cui " o analoghe), seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio che, in parte compensate, per il resto liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), a favore di ciascuna, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. ed al 12,5% su tale somma a titolo di spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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