Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-06-2011, n. 13346 usl

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.r.l. Geas – titolare di un laboratorio di analisi mediche convenzionato con il Servizio sanitario nazionale – ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Latina la condanna della USL (OMISSIS) a pagarle la somma di L. 1.048.407.080. La Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza, assolvendo la USL da ogni domanda.

Passata in giudicato la sentenza di appello, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione, la USL ha notificato a GEAS decreto ingiuntivo recante condanna alla restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado.

La Geas ha proposto opposizione ed il Tribunale di Latina ha revocato il decreto ingiuntivo, sul rilievo che la domanda giudiziale era stata proposta in mancanza del parere del CO.RE.CO. Proposto appello dalla Regione Lazio, per essere stato abolito il controllo del CO.RE.CO. sugli atti delle USL, con L. n. 412 del 1991, la Corte di appello di Roma – in riforma della sentenza di primo grado – ha respinto l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.

Geas propone tre motivi di ricorso per cassazione. La Regione Lazio non ha depositato difese.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, deducendo violazione della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, nonchè omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, la ricorrente assume che la Corte di appello ha respinto la sua eccezione di difetto di legittimazione della Regione Lazio a proporre appello, con l’erronea motivazione che alla data della proposizione del giudizio di primo grado, sussisteva la legittimazione della USL. Essa appellante aveva però eccepito la carenza di legittimazione della Regione a proporre appello, dovendo ritenersi legittimata solo la gestione liquidatoria subentrata all’abolizione delle USL (Richiama in proposito Cass. n. 11841/2007).

1.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

A seguito della L. 23 dicembre 1994, n. 724, la Regione è subentrata in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle vecchie USL ed, in tale qualità, è legittimata ad impugnare le sentenze emesse in relazione a tali rapporti, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., u.c..

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che si è verificata una sorta di successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, con la conseguenza che, ove tale successione si sia verificata nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla regione, secondo i principi stabiliti dall’art. 111 cod. proc. civ., per l’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, e non già all’azienda unità sanitaria locale subentrata alla soppressa U.S.L. (Cass. civ. S.U. 6 marzo 1997 n. 1989; Cass. civ. S.U. 11 agosto 1997 n. 7482; Cass. civ. Sez. 3, 2 luglio 2010 n. 15725, fra le tante).

La gestione liquidatoria può anch’essa ritenersi legittimata, qualora la si consideri avere agito come organo della Regione (Cass. civ. Sez. 3, 26 gennaio 2010 n. 1532, fra le tante); il che conferma la legittimazione della Regione medesima.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 8, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la citata legge abbia abolito il controllo del Comitato Regionale sugli atti delle USL e che quindi la domanda di restituzione sia stata ritualmente proposta dalla USL (OMISSIS), nonostante la mancanza dell’autorizzazione del CO.RE.CO. Assume che in realtà i controlli sono stati mantenuti in vita, con riferimento ai "provvedimenti che disciplinano l’attuazione dei contratti e delle convenzioni" e che il caso di specie rientra in quest’ambito, poichè la proposizione della domanda giudiziale richiede il conferimento di un mandato al difensore, quindi la conclusione di un contratto.

3.- Con il terzo motivo, deducendo violazione della L. n. 833 del 1978, art. 49, L. n. 142 del 1990, artt. 45 e 46, ribadisce che la L. n. 142 del 1990, artt. 45 e 46, hanno sottoposto a controllo di legittimità le deliberazioni degli enti aventi ad oggetto tutti i contratti; che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto prevalenti le disposizioni della L. n. 412 del 1991, quale legge speciale, disattendendo la pronuncia di questa Corte n. 5524/1995, che ha invece ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una gestione liquidatoria USSL in mancanza del controllo preventivo del CO.RE.CO., pur trattandosi di fattispecie sorta nel 1993, quindi successiva all’entrata in vigore della L. n. 412 del 1991. 4.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, sono manifestamente infondati.

La causa di cui si discute ha per oggetto la domanda di restituzione di un pagamento macroscopicamente indebito, perchè effettuato in virtù dell’efficacia provvisoria di una sentenza di condanna che è stata annullata in sede di impugnazione, con sentenza passata in giudicato.

Non si tratta, pertanto, della conclusione di un contratto che – comportando l’assunzione di obblighi da parte dell’ente, richieda il controllo dell’ente tutorio, ma se mai di un atto di corretta gestione del patrimonio della USL, di cui tende a ripristinare l’integrità, a seguito di un’ingiusta perdita.

Il mandato al difensore è decisione accessoria alle esigenze della causa e pertanto segue il medesimo regime giuridico.

Se la USL aveva il potere (e addirittura l’obbligo) di agire autonomamente in giudizio per ottenere la restituzione dell’indebito pagamento per oltre L. 1.200.000.000, a prescindere da qualsivoglia autorizzazione, essa aveva anche il potere di compiere gli indispensabili atti prodromici e strumentali alla predetta azione, quale il conferimento del mandato al difensore.

5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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