Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-01-2011) 28-03-2011, n. 12405

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 8 maggio 2006 del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, appellata da D.S.P., condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa in quanto responsabile del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata V.M. e al figlio minore C. con lei convivente (in (OMISSIS)).

L’imputato veniva inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, cui veniva accordata una provvisionale di Euro 15.000,00. 2. Osservava la Corte di appello che era stato accertato, anche sulla base delle ammissioni dell’imputato, che questo, fatta eccezione per l’anno 1995, non aveva corrisposto alla moglie, dalla quale si era separato nell’anno 1994, alcuna somma per contribuire al suo sostentamento e a quello del figlio minore C..

3. Ricorre per cassazione il D.S., a mezzo del difensore avv. Renato Jappelli, il quale, con un unico motivo, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, osservando che i giudici di merito avevano omesso alcun accertamento sulla capacità economica dell’imputato, pur essendo state allegate dalla difesa le sue condizioni di indigenza dovute a grave malattia e a un periodo di detenzione subito.

Con motivo aggiunto, denuncia la preclusione di precedente giudicato, essendo stato il D.S. condannato irrevocabilmente per analogo fatto, con permanenza fino alla data della sentenza di primo grado (9 giugno 2004), che copriva la condotta contestata nel presente procedimento fino all’aprile 2004.
Motivi della decisione

1. L’eccezione di precedente giudicato, che assorbe l’ulteriore motivo, appare fondata.

Risulta documentalmente accertato che per identico fatto (mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza alla moglie separata V.M. quale contributo al mantenimento della stessa e del figlio minore C.) il D.S. è stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione ed Euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, in data 9 giugno 2004.

La contestazione riguardava una condotta commessa a partire dal giugno 1994; sicchè essa doveva ritenersi perdurante fino alla sentenza di primo grado (v., ex plurimis, Sez. U, n. 11021, 13 luglio 1998, Montanari), e dunque abbracciare il periodo temporale considerato nel presente procedimento, relativo a condotta commessa fino all’aprile del 2004.

Detta sentenza veniva riformata in appello relativamente al periodo temporale antecedente al 1996 per intervenuta prescrizione, e confermata nel resto (salva la conseguente diminuzione di pena), comprese le statuizioni civili; e tale decisione è divenuta definitiva, avendo la Corte di cassazione, con sentenza n. 49766 in data 11 novembre 2009, dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato.

2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, a norma dell’art. 649 c.p.p., per precedente giudicato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 649 c.p.p. per precedente giudicato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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