Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-06-2011, n. 13340 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta dal C. e dalla B. contro il medico D.R. e l’Assitalia spa per il risarcimento dei danni derivati dalla morte della loro figlia minorenne, rilevando la mancata prova del nesso causale tra la (dedotta) omessa diagnosi di infezione batterica ed il decesso;

la Corte d’appello ha confermato la sentenza;

propongono ricorso per cassazione il C. e la B. attraverso tre motivi. Risponde con controricorso l’Assitalia, che propone ricorso incidentale attraverso un solo motivo.
Motivi della decisione

che i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza; il primo motivo del ricorso principale – che censura la sentenza per avere assolto il medico senza acquisire il fascicolo di parte attrice di primo grado – è infondato, dovendosi innanzitutto rilevare che non è prevista a riguardo una specifica ipotesi di nullità ed, in secondo luogo, che la circostanza potrebbe semmai rilevare come difetto di motivazione, ma la parte non riporta compiutamente il contenuto dei documenti compresi in quel fascicolo e la loro decisività ai fini di una diversa conclusione della causa;

il secondo motivo (che sostiene che il professionista non ha assolto all’onere di provare altra e differente causa del decesso) ed il terzo motivo (che censura la sentenza laddove afferma che manca la prova certa che il decesso sia stato causato dall’insorgenza di una sepsi cerebrale e sia stato conseguenza dell’omessa prevenzione e mancato tempestivo controllo del fenomeno CID) del ricorso principale sono in parte inammissibili (laddove si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e degli elementi probatori emersi) ed in parte infondati (posto che la sentenza appare immune da vizi giuridici, nonchè logicamente e congruamente motivata);

il ricorso incidentale della compagnia (che sostiene l’inammissibilità dell’appello della controparte) è inammissibile per difetto d’interesse della ricorrente stessa; l’esito della controversia comporta la totale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corre, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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