Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-03-2011, n. 1816 avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’impugnata sentenza il Tar Lecce ha respinto il ricorso del ricorrente -appuntato in forza presso il Comando della Guardia di Finanza, Compagnia di Taranto- con cui chiedeva l’annullamento rispettivamente:

– del provvedimento di cui al foglio prot. n. 0141111910/10/1333 del 15.3.2010 del Comando Regionale Puglia di non idoneità all’avanzamento al grado di Appuntato Scelto per l’anno 2006;

– dell’annesso n. 39 all’allegato 2B del Verbale redatto in data 1/2.12.2009 dal Comando Generale della Guardia di Finanza – Commissione Permanente di Avanzamento;

– dell’annotazione di inidoneità apportata nel Quadro 19 – Scheda 2/B del foglio matricolare dell’interessato.

Il provvedimento impugnato in primo grado è motivato in relazione:

– alla "gravità della condotta omissiva tenuta dal valutando, in occasione di fatti oggetto della sanzione disciplinare, dalla quale emergono, in capo al militare, significative controindicazioni afferenti alle qualità professionali";

– alla circostanza che "il grado di appuntato scelto costituisce il grado apicale per il ruolo Appuntati e Finanzieri nel quale, in base alle direttive concernenti l’impiego, è prevista la possibilità di sostituire il superiore gerarchico".

L’appello senza l’intestazione di specifiche rubriche è affidato alla deduzione di vari profili di doglianza che sostanzialmente reiterano le medesime censure disattese in primo grado in relazione alla ritenuta violazione dell’art.10 comma 3 del D.legs. 12.5.1995 n.1999, come modificato ed integrato dal d.lgs. 67/2001.

Assume in sintesi l’illogicità della decisione in quanto:

– il Tar non avrebbe tenuto conto delle numerose valutazioni meritorie tra le quali una valutazione di straordinaria eccellenza;

– la motivazione del provvedimento era travisatoriamente affidata ad un singolo insignificante episodio, la cui vicenda penale era stata archiviata e dal quale non sarebbe stato possibile dedurre profili negativi sul piano professionale.

L’appello va respinto.

Deve infatti rilevarsi che:

– il giudizio espresso dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento circa l’idoneità dello scrutinato a bene adempiere le funzioni del grado superiore costituisce un esercizio di ampia discrezionalità tecnica, che è sindacabile in sede di legittimità solo se, ictu oculi, risulti viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti ovvero se la relativa motivazione sia assente o insufficiente. Ma di tali mende nella presente fattispecie non si ravvisa la ricorrenza;

– come esattamente ritenuto dal TAR, del tutto ininfluente si appalesa l’archiviazione del procedimento penale richiamata dal ricorrente, data l’assoluta autonomia di quest’ultimo rispetto alle valutazioni da effettuarsi a cura dell’Amministrazione sia nel procedimento disciplinare, e sia nelle valutazioni relative allo sviluppo della carriera;

– è incontestato è che il ricorrente ha subito un rimprovero nell’ambito del servizio di controllo del territorio per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti non aveva rapportato ai superiori la presenza di un soggetto che era l’intestatario del furgone coinvolto nell’operazione;

– che tale circostanza ha avuto legittima e prevalente rilevanza nel giudizio de quo in quanto è di per sé in grado di rompere il nesso di assoluta e totale affidabilità che si avere su di un militare operante in delicatissime funzioni;

– infine – nell’ottica dell’avanzamento di grado – i comportamenti che avevano dato origine alla sanzione del "rimprovero", inflitta a seguito di procedimento disciplinare al "rimprovero", appaiono incompatibili, sul piano dell’onore e del senso morale con lo "status" di appartenente alla Guardia di Finanza, per cui si ponevano, sul piano logico, come elementi sintomaticamente prevalenti rispetto ai precedenti encomi.

Rilevato in conclusione che la sentenza appellata appare dunque esente dalle dedotte mende.

In relazione alla mancata costituzione del Ministero non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. Respinge l’appello come in epigrafe proposto.

– 2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *