Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 28-03-2011, n. 12469 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza pronunziata in data 18 settembre 2009, il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, ex artt. 538 e 379 cod. proc. pen., denegava la convalida dell’arresto in flagranza eseguito dai Carabinieri della Stazione di Rimini nei confronti di: L.M. e di P.G. colti in (OMISSIS), nella flagranza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione – rispettivamente – alla illegale detenzione di gr. 13 di hashish e di gr. 10,50 di marijuana nonchè di gr. 11,500 di hashish e di gr. 3,700 di cocaina.

Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rimini per denunziare il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale nonchè di difetto ed illogicità della motivazione. Il Tribunale ha ritenuto ostativi alla richiesta convalida dell’arresto l’esiguo quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta ed il fatto che l’incensuratezza e l’inserimento lavorativo degli indagati – protestatisi entrambi assuntori di dette sostanze – deponessero per una lecita destinazione all’uso personale, obliterando invece circostanze indiziarie a suffragio dell’accusa quali: il confezionamento in dosi; la detenzione di un bilancia di precisione;

il rinvenimento della somma di Euro 9.000,00 e di appunti manoscritti aventi ad oggetto nominativi e calcoli; l’occultamento della droga nel forno di cucina dell’abitazione del P..

Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con l’esplicita menzione che l’arresto è stato eseguito legittimamente.

Il proposto ricorso è fondato e va accolto.

Come correttamente osservato dal ricorrente ed anche dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta in atti, il Tribunale, anzichè limitarsi a verificare la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti legittimanti l’esecuzione dell’arresto: stato di flagranza in relazione alla configurabilità di fattispecie di reato riconducibile alle previsioni dell’art. 380 cod. proc. pen., ha esercitato un indebito controllo in ordine ai presupposti legittimanti l’affermazione della penale responsabilità degli stessi indagati, ovviamente riservata alla sede della cognizione o – quantomeno – alla successiva fase di applicazione della misura cautelare.

L’arresto invero era stato del tutto correttamente e legittimamente eseguito dalla P.G. come ribadito dal ricorrente e quindi, previo annullamento senza rinvio dell’illegittimo provvedimento impugnato, di tanto va dato atto anche in dispositivo (cfr. Sez. 3 n. 26207 del 12 maggio 2010 Cc. – dep. 9 luglio 2010 – imp. P.M. in proc. Camara).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perchè l’arresto è stato effettuato legittimamente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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