Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-03-2011, n. 1805 usl

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società A.C. s.a.s., titolare di laboratorio di analisi cliniche provvisoriamente accreditato in base al d.lgs. 502/1992, veniva classificata con delibera della ASL n. 1971 del 3.7.2002, integrata dalla successiva n. 2356 del 7.8.2002, come laboratorio di base con inclusione dei settori specializzati A1 Chimica clinica e Immunometria e A2 Microbiologia e Sieroimmunologia.

Con deliberazione n. 3521 del 2.10.2003, la ASL Na 4 revocava la precedente classificazione prendendo atto della tipologia o classificazione dei laboratori e della capacità operativa massima al 31.12.1997.

Tale delibera veniva sospesa in attesa dei risultati dell’istruttoria di apposita Commissione in ordine alla definizione della C.O.M. e della classificazione dei laboratori.

Veniva quindi emanata la delibera n. 2138 in data 5.8.2004 con cui, preso atto delle schede redatte dal gruppo di lavoro e della autocertificazione, ai sensi della legge n. 724/94 e della DGRC n. 377/1998, in cui veniva dichiarata l’esistenza di un laboratorio base + settore A2, veniva dichiarata la sospensione per carenze strutturali e di personale.

Questa veniva successivamente revocata con delibera n. 656 del 10.5.2005 in virtù della quale veniva ripristinato il rapporto di accreditamento temporaneo con la classificazione di laboratorio generale di base (privo dei settori specializzati).

2. Avverso tale atto e quelli ad esso preordinati proponeva ricorso la società titolare del laboratorio.

3. Il Tar respingeva il ricorso sul principale rilievo che l’autocertificazione presentata ai sensi della D.G.R.C. 3.2.1998, n. 377 per attestare la situazione logistica, organizzativa e strutturale alla data del 31.12.1997 per la determinazione della capacità operativa massima, recava la sola indicazione di laboratorio generale di base con settore specializzato A2. Peraltro, tale circostanza sarebbe stata confermata dalle verifiche documentali e logistiche condotte dal gruppo di lavoro e dalla presa d’atto contenuta nella delibera 2138/04 dalla quale emergeva l’assenza dei requisiti strutturali per l’esercizio dell’attività autocertificata laboratorio di base + settore A2.

4. Ha proposto appello l’interessata deducendo:

i) che il Tar avrebbe omesso di considerare la prevalenza, rispetto ad un errore nella compilazione della autocertificazione, delle autorizzazioni possedute per laboratorio di base con settori A1 e A2, come peraltro attestato nella perizia di parte depositata in cui si dava atto che le attrezzature corrispondevano a quelle di laboratorio con i settori specializzati, nonché l’erroneità degli atti in cui si riconosceva l’esercizio di laboratorio senza settori specializzati; inoltre il centro diagnostico si sarebbe munito delle autorizzazioni richieste dalle delibere regionali nel tempo succedutesi ed in particolare sarebbe stato autorizzato dal Comune alla prosecuzione di attività di laboratorio con settori specializzati, né la Asl avrebbe potuto emanare il provvedimento senza diffida;

ii) che il primo giudice avrebbe omesso di considerare la mancata motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto ed attuale perseguito attraverso l’annullamento;

iii) l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

5. Si è costituita la ASL Na 4 resistendo all’appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

6. Con ordinanza n. 505506 in data 3 ottobre 2006 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado.

7. All’udienza del 21 gennaio 2011, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

8. Preliminarmente, è da disattendere il terzo motivo fondato sulla mancanza di comunicazione di avvio del procedimento di verifica dei requisiti per l’accreditamento, di cui il ricorrente non poteva non considerarsi edotto avendo provveduto all’invio dell’autocertificazione.

Peraltro, le esigenze partecipative sono da considerarsi soddisfatte dall’invio da parte della Asl della nota del 15.4.2004, n. 6735 inerente la verifica del possesso dei presupposti per l’accreditamento.

9. Quanto al primo motivo di appello, il Tar ha respinto il ricorso sul principale rilievo dell’omissione del riferimento ai settori specializzati nell’autocertificazione volta alla attestazione della situazione logistica, organizzativa e strutturale alla data del 31.12.1997.

Deve, in merito, osservarsi che nel regime caratterizzato dal temporaneo accreditamento, la delibera n. 377 del 3 febbraio 1998 della Regione Campania ha introdotto disposizioni transitorie di regolamentazione della erogazione delle prestazioni previste dal nomenclatore tariffario con annesse linee guida finalizzate al contenimento della spesa sanitaria.

Allo scopo di regolamentare, sia pure provvisoriamente, la quantità e la qualità delle prestazioni erogabili da ogni struttura, la delibera ha stabilito, per le rispettive branche, i carichi di lavoro massimi erogabili da ogni struttura sulla base della tipologia organizzativa e dei coefficienti di personale operante al 31 dicembre 1997 ed idoneamente documentati, richiedendo all’uopo un’autocertificazione di ciascun centro provvisoriamente accreditato con riferimento alla situazione in atto al 31 dicembre 1997, con allegata documentazione.

Circa la peculiare situazione dei laboratori di analisi, si ritiene da condividere l’impostazione della ASL Na 4 secondo cui, in mancanza di una specifica previsione da parte della delibera regionale, occorre tenere conto dell’originaria classificazione della struttura, in base al D.P.C.M. 10.2.1984, che ha definito i laboratori generali di base con settori specializzati, come "strutture che, oltre ad erogare le prestazioni proprie dei laboratori generali di base, esplicano indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionali in uno o più settori specializzati".

Dalla scheda dell’istruttoria svolta su richiesta regionale, era emerso che l’autocertificazione presentata dal laboratorio Cola si riferiva ad un laboratorio generale di base con settore specializzato A2, non risultando nemmeno richiesta di autorizzazione per il settore A1.

Inoltre, dagli accertamenti effettuati dal Gruppo di lavoro incaricato dalla regione erano emerse carenze strutturali, di personale e di attrezzature relativamente al settore specializzato A2, di cui era stato dato atto nella delibera 2138/04 consolidatasi dopo il rigetto dell’impugnazione mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La mancanza dell’autocertificazione e l’accertamento delle carenze strutturali per il settore specializzato A2 sono di per sé elementi sufficienti a giustificare la delibera impugnata che ha riconosciuto la struttura come laboratorio generale di base senza settori specializzati.

Né è possibile prendere in considerazione la perizia di parte, depositata anche in secondo grado agli atti del giudizio, in cui si fa discendere la presenza del settore specializzato dal livello delle attrezzature. Come già stabilito dalla Sezione (Cons. St., Sez. V, 12.1.2009, n.36), la mera indicazione delle attrezzature necessarie per la esecuzione di prestazioni diagnostiche appartenenti ad un certo settore specializzato ovvero il relativo possesso non è elemento di per sé sufficiente a considerare autorizzate le relative prestazioni in assenza della necessaria autocertificazione.

Inconferente è poi il richiamo alla deliberazione regionale n. 3958 che ha concesso alle strutture sanitarie in esercizio dilazioni di due, tre e cinque anni per dotarsi dei requisiti necessaria all’attività svolta.

Invero, essa riguarda il preliminare profilo della individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, indispensabili per il rilascio dell’autorizzazione all’attività sanitaria, e non concerne la materia dell’accreditamento, ossia lo svolgimento di attività sanitaria con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, che è subordinato al possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per la semplice autorizzazione (Cons. St. Sez. V, 23.1.2008, n.162). Lo stesso discorso vale anche per le autorizzazioni comunali nel tempo succedutesi inidonee ad incidere sulla materia dell’accreditamento.

10. Parimenti da rigettare è il secondo motivo di impugnazione.

Come correttamente osservato dal primo giudice, con l’atto impugnato è stata revocata una precedente delibera di sospensione dell’accreditamento, con effetti ampliativi per il privato, sicchè è da escludere l’interesse del destinatario dell’atto al mantenimento di posizioni consolidate ed al conseguente affidamento derivante dal comportamento dell’amministrazione da cui discende l’obbligo di una congrua motivazione sull’interesse pubblico concreto ed attuale a sostegno dell’esercizio del potere di autotutela.

11. In conclusione, l’appello va respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell’appellante.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l "appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’appellante alla rifusione in favore della ASL Na 4 delle spese di giudizio liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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