Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-12-2010) 28-03-2011, n. 12683 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 26.1.10, la corte di appello di Napoli ha confermato a sentenza 16.4.07 del tribunale della stessa sede, con la quale M. A. è stato condannato alla pena di Euro 500,00 di multa e alla pena accessoria ex art. 36 c.p., perchè ritenuto responsabile del reato di diffamazione, per aver offeso la reputazione di P. V., mediante la pubblicazione, sul quotidiano Il Mattino, edizione di (OMISSIS), di un articolo dal titolo " (OMISSIS)", nel quale si diffondeva la falsa notizia della sua condanna per bancarotta fraudolenta. I difensori del M. hanno presentato ricorso, sostenendo che il cronista era incorso in un involontario errore, determinato dalla fonte, che era meritevole di piena attendibilità in quanto persona appartenente all’ambiente giudiziario. L’imputato ha inoltre effettuato un indagine sulla serietà della stessa, verificando l’identità della persona da cui la notizia promanava, le funzioni ricoperte e, conseguentemente, la concreta possibilità che fosse a conoscenza dei fatti. Si tratta quindi di un errore assolutamente scusabile, che legittima il riconoscimento dell’esimente putativa del diritto di cronaca.

In data odierna, il difensore del ricorrente ha depositato processo verbale di remissione di querela, da parte della persona offesa P.V. e di contestuale accettazione, da parte di M.A..

La sentenza va quindi annullata perchè il reato è estinto per remissione di querela, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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