Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-06-2011, n. 13331 opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ricorso.
Svolgimento del processo

Il consorzio di bonifica V.C.J.M. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Bianco in favore della ditta IMPREDIL, per un importo pari a 190 Euro, in relazione ad una fornitura di conglomerato cementizio e pietrame.

Il giudice di pace, rigettata le eccezioni di incompetenza territoriale, di carenza di legittimazione passiva del consorzio e di inammissibilità del procedimento monitorio, respinse l’opposizione (confermando il decreto opposto), estromise dal giudizio la regione Calabria, riconobbe il diritto di rivalsa del consorzio opponente nei confronti della regione stessa "ricorrendone le condizioni".

La sentenza è stata impugnata dal consorzio con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi e integrato da memoria illustrativa.

A seguito di ordinanza emessa da questa corte il 9.3.2010, il contraddittorio è stato integrato nei confronti della regione Calabria, nella qualità di litisconsorte necessario. L’ente territoriale, costituendosi nel presente giudizio di legittimità, ha resistito con controricorso.

L’intimata IMPREDIL non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Premessa l’ammissibilità in rito del ricorso, infondatamente contestata dalla controricorrente regione (nessuna violazione degli artt. 340 e 361 c.p.c., essendosi in concreto verificata in assenza di qualsivoglia provvedimento di separazione del giudizio di merito, ed avendo il ricorrente puntualmente adempiuto all’onere di integrazione del contraddittorio con conseguente, rituale costituzione dell’intimata) questa corte non può che rilevarne e dichiararne la infondatezza.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione, di norme processuali ( artt. 19 e 20 c.p.c.); carenza assoluta e/o mera apparenza di motivazione.

Il motivo – che rappresenta vizi della sentenza in tema di riconosciuta competenza territoriale – appare, prima ancora che infondato nel merito, inammissibile in rito, per palese difetto di autosufficienza, limitandosi a richiamare – in palese spregio della più che consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice -, in via del tutto generica, atti del giudizio di merito (f. 6 del ricorso, ove si discorre di "puntuali risultanze documentali emerse in corso di giudizio") senza riportarne, sia pur in parte qua, il pur necessario contenuto onde consentire alla Corte il controllo di legittimità formale sull’assunto difensivo, verificando in concreto in quale fase del giudizio di merito l’eccezione sia stata sollevata, temporalmente e contenutisticamente, in forma legittima ed esaustiva, ed illegittimamente e sommariamente pretermessa o disattesa dal giudicante.

Con il secondo motivo, si denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione con riferimento ad un punto decisivo della controversia.

Nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà assoluta della motivazione.

Lamenta il ricorrente il mancato accoglimento della propria eccezione di carenza di legittimazione passiva e la discrasia tra le due statuizioni contenute in sentenza relative, da un canto, alla estromissione della regione Calabria e, dall’altro, al riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultima da parte del consorzio.

Il motivo è inammissibile.

Vertendosi in tema di giudizio di equità, le doglianze svolte in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice di prossimità in tema di vizi motivazionali sono, difatti, limitati all’ipotesi di totale assenza (ovvero di mera apparenza) della motivazione adottata dal giudice di pace che, nella specie, ha viceversa dato argomentata ragione del proprio convincimento in ordine all’estromissione della regione Calabria ed alla legittimazione passiva del consorzio ricorrente (f. 5 della sentenza impugnata), ritenendo che l’obbligazione sia sorta in capo a quest’ultimo nella misura in cui, in modo autonomo, esso indiceva licitazione privata con bando di gara per la fornitura di lavori di forestazione e di manutenzione nel contesto della esecuzione dei lavori idraulico-forestali concessi e finanziati dalla regione Calabria, senza che rilevasse il soggetto finanziatore dell’opera.

Al di là della sua conformità a diritto, la motivazione adottata in punto di legittimazione passiva, di estromissione dal giudizio e di successivo esercizio del diritto di rivalsa "in presenza delle condizioni" che lo avrebbero legittimato non può in alcun modo dirsi inesistente o meramente apparente.

Con il terzo motivo, si denuncia motivazione omessa e/o apparente con riferimento alla dedotta inammissibilità e/o improcedibilità del monitorio.

Il motivo non ha giuridico fondamento, lamentando, a sua volta una "inadeguatezza" della motivazione (f. 10 del ricorso) in ordine alla questione di ammissibilità del procedimento monitorio instaurato dinanzi al giudice di pace che, al pari della doglianza che precede, non può in alcun modo costituire oggetto di esame da parte di questo giudice di legittimità, dovendosi anche in tal caso escludere una inesistenza ovvero mera apparenza della motivazione adottata dal GDP che, al f. 5 della sentenza oggi impugnata, ha dato conto di come il decreto ingiuntivo poi opposto sia stato emesso in costanza della documentazione prodotta ed allegata, ritenendola (con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, oltre che corretta in rito) "soddisfacente le condizioni di cui all’art. 633 c.p.c., e consistente nella produzione di una fattura e degli estratti autentici delle scritture contabili".

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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