Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-12-2010) 28-03-2011, n. 12680

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 23-4-2010 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 4/11/2009 a carico dell’imputato A.A. condannato per delitto di furto, in concorso con altri, aggravato come da rubrica alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, Euro 400,00 di multa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la nullità per erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata applicazione dell’ipotesi del tentativo di furto.

Con ulteriore motivo deduceva la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale relativa alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Risulta pervenuto, nelle more della trattazione del ricorso, un certificato di morte dell’imputato, del (OMISSIS).

La Corte deve dunque pronunciare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte del reo.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte del reo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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