Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-12-2010) 28-03-2011, n. 12677 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 12.2.2010, la corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza 8.5.01 del tribunale di Verona, con la quale M. A. è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione e alle conseguenti pene accessorie, perchè ritenuto responsabile, in concorso con altre persone, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, in qualità di amministratore di fatto della "Confezioni 5 stelle srl" dichiarata fallita il (OMISSIS), sottratto tutti i beni della società e aver sottratto e distrutto i libri e le scritture contabili della società, con l’aggravante di più fatti previsti dalla L. Fall., art. 216. Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1 violazione di legge, in riferimento all’art. 420 ter c.p.p. e all’art. 178 c.p.p., lett. c): il difensore, all’udienza 15.12.2009, presentava istanza di differimento per impedimento fisico e indicava le date in cui, avendo impegni professionali, non avrebbe potuto presenziare alle relative udienze. Tra queste date, il difensore indicava il giorno 12.2.2010. La corte di appello accoglieva l’istanza, ma differiva il processo proprio all’udienza del 12.2.2010.

Il difensore inviava una missiva alla corte di appello, il 18.1.2010, in cui segnalava di essere impegnato nella nuova data rissata innanzi al tribunale di Livorno. A riscontro, riceveva una telefonata dal presidente della corte, nel corso della quale il difensore affermava di non poter essere sostituto dalla collega di studio avvocatessa L., in quanto impegnata innanzi al tribunale di Piacenza, e si impegnava a presenziare alla data del prossimo rinvio.

All’udienza 12.2.2010, la corte dava atto che "il difensore .. .ha mandato una lettera nella quale genericamente dichiara la sua indisponibilità a presenziare all’udienza in una serie di date, tra le quali quella dell’odierna udienza, senza indicare nè prospettare la possibilità a farsi sostituire quando per giurisprudenza è dovere del difensore indicare una sostituzione, che ad abundatiam risulta che lo studio è composto di due legali". Quindi la corte disponeva procedersi oltre e all’esito della discussione pronunciava l’impugnata sentenza.

Il 23.2.2010, il difensore inviava missiva al presidente in cui manifestava il profondo rammarico per quanto accaduto e il 2 marzo successivo il magistrato inviava una nota, in cui si scusava e auspicava che la corte di cassazione "riconosciuto il legittimo impedimento, vorrà porre rimedio alla svista ripristinando la pienezza del diritto di difesa". Il difensore ha allegato la documentazione richiamata nel motivo del ricorso.

2. mancanza, apparenza della motivazione per relationem, manifesta illogicità della motivazione: le nove righe di motivazione richiamano le argomentazioni della sentenza del tribunale, che indicano elementi fattuali, dai quali non è desumibile la qualità attribuita al M. di amministratore di fatto della società fallita.

Il difensore inoltre critica l’interpretazione delle dichiarazioni testimoniali contenuta nella prima sentenza e rileva che questa vicenda giudiziaria è stata travisata dal preponderante rilievo concesso dai giudici di merito alla "storia criminale e imprenditoriale", cioè ai precedenti penali dell’imputato.

Il ricorso non merita accoglimento.

Secondo una consolidata giurisprudenza, è legittima la decisione di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, pur se tempestivamente presentata, per precedenti impegni professionali, in quanto, indipendentemente dall’ordine cronologico di tali impegni, è onere dell’istante specificare le ragioni che non gli hanno consentito la sostituzione, con riferimento ad entrambi i procedimenti e, in particolare, alla prevedibile difficoltà e delicatezza dell’attività processuale, all’esplicita richiesta dell’assistito, all’indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia, onde consentire un equilibrato compromesso tra il diritto di difesa ed esigenze di speditezza (sez. 5^, n. 43062 dell’11.10.07 riv 238499;

id n. 41148 del 28.10.2010, riv 248905; id n. 44299 del 4.7.08 rv 241571). Nel caso di specie, il difensore del M. ha totalmente omesso di dare alcuna indicazione di questi elementi, in relazione al processo fissato dinanzi al tribunale di Livorno. Quindi correttamente la corte di appello di Venezia ha affermati una parziale compressione della sua facoltà di nomina di un sostituto, in forza del mancato riferimento dello spessore dell’attività processuale prevedibilmente oggetto dell’udienza dinanzi all’altro organo di giustizia. Nel caso di specie, va rilevato che dalla documentazione attestante l’impegno dell’avvocatessa L. emerge la totale carenza di indicazioni concernenti la prevedibile attività dell’avvocatessa dinanzi al tribunale di Piacenza, in qualità di difensore di ufficio. Quanto a quest’ultima professionista, nei motivi del ricorso risulta "non associata e come tale disinteressata" all’attività dell’avvocato Nicoli e manca l’indicazione di qualsiasi dato attestante l’esclusiva idoneità a essere nominata sostituta del ricorrente.

Deve quindi ritenersi che sono incontrovertibili le carenze rilevate nell’ordinanza della corte di appello sull’assenza di idonei elementi giustificativi della mancata nomina di un sostituto, di cui al processo verbale dell’udienza 12.2.2010 e nessun rilievo possono avere le affermazioni contenute nello scambio di epistole tra il ricorrente e il presidente del collegio. Quanto alle censure sulle argomentazioni della sentenza della corte di merito, esse sono manifestamente infondate.

La sentenza impugnata correttamente richiama la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, contenute nella sentenza di primo grado, di cui mette in risalto la piena fedeltà alle risultanze processuali e la incontestata razionalità delle conclusioni che ne sono state tratte, dando luogo così ad un unicum, caratterizzato da inscindibile apparato logico argomentativo.

Con le critiche formulate il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione impugnata. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame, in cui la struttura razionale della motivazione della sentenza ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata alle risultanze, costituite dagli inequivoci dati forniti dal curatore, confermati ed integrati dalle testimonianze e dalla documentazione .

Da questo complesso ed esaustivo materiale probatorio, i giudici di merito hanno logicamente tratto incontestabile dimostrazione del coinvolgimento sistematico del M., a tutti i livelli (organizzativo, logistico finanziario, operativo) nella costituzione e nella gestione della società, inclusa la decisione finale di trasferirne altrove la sede sociale e operativa, individuandone concretamente il nuovo stabilimento. Questo ruolo del M. di dominus effettivo dell’impresa, attraverso due formali amministratori succedutisi nel tempo, questo dato ha trovato, secondo i giudici, spiegazione nella sua storia imprenditoriale, in cui figura come duplice fallito e quindi impossibilitato a rappresentare la "Confezioni 5 Stelle" srl. Attraverso questa serie di illeciti comportamenti è riuscito a creare nuova insolvenza., con contestuale distrazione di qualsiasi bene, cespite o attività e con procurata assenza di qualsiasi contabilità idonea a ricostruirne il patrimonio e il movimento di affari.

La "storia criminale" del M. è stata ricostruita e valutata dai giudici di merito solo per giustificare la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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