Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-12-2010) 28-03-2011, n. 12674

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19.10.09, il tribunale di Sciacca, in parziale riforma della sentenza 20.11.08 del giudice di pace di Ribera, emessa nei confronti di T.E., ha concesso l’attenuante della provocazione con giudizio di prevalenza sulla recidiva e ha ridotto la pena a Euro 400,00 di multa. Ha confermato l’affermazione di responsabilità del T. in ordine al reato di percosse in danno di S.R..

Il difensore ha presentato ricorso per erronea interpretazione dei fatti ed erronea applicazione della legge penale. Lo schiaffo inferto dal T. non ha provocato alcuna sensazione fisica dolorosa.

Inoltre questo gesto è stato compiuto in segno di disprezzo e senza alcuna volontà di violenza fisica, in quanto vi fu una rapidissima successione delle sprezzanti parole (in ordine alle quali è stato dichiarato non punibile ex art. 599 c.p., comma 2) e dello schiaffo.

Mancano quindi l’elemento materiale del dolore fisico e l’elemento della volontà di cagionarlo. Il ricorso non merita accoglimento.

La percossa integra, secondo comune esperienza, di per sè un’azione violenta, animata da coerente intenzione, capace di produrre sensazione fisica di dolore concretandosi in un’energia fisica, esercitata direttamente su una parte estremamente sensibile del corpo umano. Per poter presentare, in via del tutto eccezionale, il carattere di ingiuria, con esclusiva intenzione di offendere la personalità morale del soggetto passivo, il gesto deve essere espressione di una violenza simbolica, esemplare, costituita da leggero contatto fisico e diretta, in maniera palese, a manifestare disprezzo, essendo contenuto in maniera tale da evitare una sia pur minima sofferenza fisica (in tema v. sez. 5^, n. 9598 del 20.6.1979, id., n. 1801 3.12.1985, Valsania, riv. 172019, id n. 800 del 24.11.1983 riv. 162427).

In mancanza di elementi idonei a configurare l’eccezionale connotazione spregiativa di questo atto di violenza fisica e l’assenza della sua naturale conseguenza dolorosa, deve concludersi, che le doglianze del ricorrente, prive di qualsiasi supporto dimostrativo, siano inidonee a determinare conclusioni contrastanti e diverse rispetto a quelle della sentenza impugnata. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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