Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-03-2011, n. 1797

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premesso in fatto:

– che la C.G.I. (già O. s.p.a.) ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7590 in data 3.12.2009, con cui, in accoglimento del suo appello ed in riforma della sentenza di primo grado, è stato respinto il ricorso della Coop. CSS R. per l’annullamento dell’aggiudicazione da parte del comune di Copertino del servizio di refezione della scuola materna statale e comunale per il periodo gennaio 2007 – dicembre 2015;

– che si è costituita in giudizio la Coop. CSS R. chiedendo chiarimenti in ordine alla portata della decisione n.7590/09 ed alle modalità di esecuzione;

– che la ricorrente, con memoria in data 10 gennaio 2011, ha dato atto della avvenuta cessazione della materia del contendere, avendo provveduto il Comune di Copertino a dare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato n. 7590/09, senza avanzare alcuna domanda sulle spese.
Motivi della decisione

Considerato in diritto:

– che con delibera n.138 approvata in data 22.7.2010 la giunta comunale ha approvato, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 7590/2009, l’aggiudicazione dell’appalto alla C.G. s.p.a. (già O. s.p.a.) con la condizione per l’aggiudicataria di corrispondere in favore della ditta R., previa quantificazione in contraddittorio tra le parti, le somme pari al valore delle opere eseguite e delle attrezzature acquistate dalla cooperativa per il funzionamento del centro cottura e dei locali di porzionatura pasti e di rinunciare al ricorso per l’ottemperanza;

– che la ricorrente ha pertanto richiesto darsi atto della avvenuta cessazione della materia del contendere stante l’avvenuta integrale esecuzione della citata decisione;

– che la controinteressata non vanta in questa sede alcun interesse a chiedere chiarimenti sulla portata della decisione correttamente ed interamente eseguita;

– che al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere;

– che sussistono motivi per la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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