Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-12-2010) 28-03-2011, n. 12695 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 21 maggio 2010 il GIP del Tribunale di Palermo rigettava l’istanza con cui D.F.S. aveva chiesto la revoca della misura cautelare carceraria in corso nei suoi confronti per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonchè spaccio di stupefacenti.

Su appello dell’indagato, il Tribunale della Libertà di Palermo, non ravvisando nelle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti, con provvedimento del 21 giugno 2010 sostituiva la cautela carceraria in corso con la meno grave misura dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di Palermo, tenendo conto della sola ipotesi di traffico e spaccio di stupefacenti.

Il Procuratore Distrettuale Antimafia di Palermo ricorre avverso detta ordinanza, deducendo che il Tribunale aveva gravemente svalutato il materiale indiziario, focalizzando la sua attenzione su una sola intercettazione, sicuramente significativa con riferimento al reato di spaccio, e trascurando di considerare le altre, dalle quali a suo avviso emergevano chiari indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo; per avvalorare l’assunto trascrive diffusamente in ricorso il contenuto delle conversazione intercettate. Il ricorso è destituito di fondamento.

Infatti, contrariamente a quanto il ricorso assume, dalle intercettazioni trascritte nell’atto di impugnazione si evince certamente che il D.F. è dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma non risultano gravi indizi dimostrativi della sua partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio, ed anzi dall’intercettazione forse più significativa (la numero 263) emerge chiaramente che esiste un gruppo organizzato dedito alla vendita di stupefacenti, cui però il D. F. è estraneo, tanto che chiede la droga ai suoi interlocutori, come del reato risulta fare in altre circostanze. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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