Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-06-2011, n. 13318 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente in epigrafe indicato impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di accertamento, relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 1999, con il quale si determinavano maggiori ricavi, in applicazione degli studi di settore.

L’adita CTP di Napoli, accoglieva il ricorso, ed i Giudici di Secondo Grado, con la decisione in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, rigettavano l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando l’operato di quelli di prime cure.

Opinavano, in particolare, i Giudici di merito, che la pretesa impositiva fosse infondata, in quanto il contribuente, rispondendo al questionario, aveva evidenziato le ragioni che, a suo dire, giustificavano il minor reddito dichiarato, rispetto a quello astrattamente determinabile sulla base degli studi di settore, mentre l’Ufficio si era limitato ad applicare automaticamente i parametri fissati dai predetti studi, senza prendere in considerazione le giustificazioni addotte, neppure al fine di confutarle, e senza tener conto della particolare realtà economica del contribuente.

Con ricorso notificato il 13 – 24 ottobre 2006, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione; con successiva memoria del 13.04.2011 ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
Motivi della decisione

L’Agenzia Entrate censura l’impugnata decisione, con cinque mezzi.

Con il primo deduce violazione del D.M. 3 febbraio 2000, art. 4, evidenziando che il reddito determinato dagli studi di settore con detta norma approvati, è assistito da prova presuntiva, con conseguente inversione dell’onere probatorio.

Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, sostenendosi che i coefficienti presuntivi degli studi di settore hanno forza di presunzione legale e non già di presunzione semplice.

Con il terzo mezzo, viene prospettata, sotto altro profilo, la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 12, rilevandosi l’erroneità della decisione, per non avere considerato che, nel caso, l’Ufficio, aveva fatto precedere l’avviso di accertamento da un invito al contribuente perchè indicasse le ragioni dello scostamento dagli standars, ed aveva poi evidenziato le ragioni per le quali aveva disatteso le stesse. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., e si richiede la Corte perchè dica se costituisce onere del contribuente provare, o quanto meno fornire elementi idonei per la verifica della sussistenza delle circostanze che giustificano lo scostamento dai dati parametrici.

Con l’ultimo mezzo si prospetta insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo, deducendosi che la CTR non ha dato contezza degli elementi utilizzati nel percorso decisionale per giungere ad affermare che il ricorrente, nella fase precontenziosa, aveva provato la sussistenza di uno stato di crisi del settore nella provincia di Arezzo. Tutti detti mezzi, data l’intima connessione, vanno esaminati congiuntamente e decisi in coerenza con i principi affermati da questa Corte, nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.105/2003, e da ultimo, puntualizzati dalle SS.UU. nella sentenza n.26635/2009.

In detta decisione, è stato, infatti, chiarito che elemento sostanziale, caratterizzante l’accertamento mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore, è il contraddittorio con il contribuente; ciò in quanto dallo stesso "possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell’impresa la presunzione indotta dal rilevato scostamento dai parametri".

E’ stato, in coerenza, precisato che "la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio".

Conclusivamente si è affermato che "è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente".

Ciò posto, ne deriva, anzitutto, la palese infondatezza dei primi due mezzi, tenuto conto che con gli stessi sì sostiene il diverso principio, secondo cui l’accertamento risultante dall’applicazione dei parametri e/o degli studi di settore, costituisce, di per sè, una presunzione grave, precisa e concordante a favore dell’amministrazione, con conseguente inversione dell’onere della prova.

Ne deriva, altresì, l’infondatezza del terzo motivo, in quanto, pur astrattamente valido, sul piano concettuale, non risulta aderente alla realtà processuale, nè è specifico e conferente rispetto alla motivazione della decisione.

Dalla stessa ricostruzione fattuale dell’Agenzia (pagg. 3 e 4 del ricorso di legittimità) si ricava che nel contestato accertamento l’Agenzia si era limitata a dedurre, che una delle giustificazioni addotte con la memoria prodotta in allegato al questionario (crisi settore orafo nella provincia di Arezzo) non risultava supportata da documentazione probatoria giustificativa, mentre nessuna contestazione veniva mossa alla questione di merito prospettata e, neppure, alcun rilievo veniva opposto, rispetto alle altre giustificazioni (incasso provvigioni a notevole distanza di tempo rispetto alla conclusione dei contratti, nonchè cambiamento nel 2001 dell’attività, con assunzione del relativo codice 51.130, in quella di intermediario commercio legname materiali costruzioni) prospettate, del pari, dal contribuente con la memoria.

Alla stregua della realtà fattuale prospettata in ricorso dalla stessa Agenzia il mezzo è a ritenersi, anzitutto, inammissibile, per inconferenza del quesito – che presuppone circostanze fattuali insussistenti -, e comunque, infondato dal momento che l’Ufficio, incorrendo in violazione dei principi anzi richiamati, in sede di accertamento, non ha esaminato e valutano gli elementi e le ragioni addotte dal contribuente, limitandosi, per un verso, a dedurre mere carenze probatorie in ordine alla dedotta crisi del settore orafo, ed omettendo, per altro verso, di esaminare e confutare le altre giustificazioni dal contribuente. Anche il quarto mezzo risulta privo di fondamento, tenuto conte che la questione in esame concerneva la legittimità dell’applicazione alla fattispecie, degli studi di settore, ed avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale, formatosi a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, nonchè all’inequivoco disposto della norma che si assume violata ( art. 2697 c.c.).

Non solo, infatti, la decisione impugnata non contiene alcuna affermazione che si ponga in contrasto con la denunciata disposizione, – che regola il rapporto processuale e non già quello amministrativo,- ma significativamente e correttamente, valorizza le circostanze,- rilevanti nella fase precontenziosa,- che l’Ufficio non si era curato di indagare circa la fondatezza delle ragioni addotte dal B. per giustificare lo scostamento, omettendo, quel che più rileva, di argomentare "a contrario ed adeguatamente" al riguardo, e quindi di offrire una idonea motivazione delle proprie ragioni, "limitandosi a una applicazione automatica dello studio di settore". L’ultimo mezzo risulta inammissibile e infondato. Rileva, infatti, il Collegio l’insussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., non risultando specificamente e idoneamente indicato il fatto controverso rilevante e non contenendo il mezzo un momento di sintesi omologo al quesito di diritto, e, neppure, le ragioni per le quali la motivazione tenuto conto che, come evidenziato in sede di esame del quarto mezzo, riferisce, correttamente, al fatto che l’Ufficio si era limitato ad una "applicazione automatica dello studio di settore", omettendo di argomentare "a contrario e adeguatamente" per supportare la pretesa con elementi e considerazioni idonei a superare e vincere le giustificazioni addotte dal contribuente,- non sarebbe idonea a sorreggere la decisione (SS.UU. n.20603/2007, n.4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n.4311/2008).

Peraltro, è da aggiungere che, risolvendosi le doglianze in una diversa lettura degli elementi, già esaminati e diversamente valutati dalla CTR – la quale ha ritenuto illegittimo il ricorso agli standars degli studi di settore, per non avere l’Ufficio argomentato "a contrario e adeguatamente", rispetto alle giustificazioni di merito addotte dal contribuente impinge, altresì, sia nel principio secondo cui "la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento" (Cass. n.23286/2005, n. 12014/2004, n. 322/2003), sia pure nell’onere di "evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal giudice di merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta" (Cass. n. 3994/2005).

A diverso opinamento non induce, d’altronde, la considerazione svolta dall’Agenzia, la quale ha ritenuto e sostiene la legittimità del proprio operato, per avere, nell’impugnato accertamento, in relazione alle giustificazioni addotte dal contribuente con la memoria difensiva allegata al questionario, evidenziato che le stesse erano a ritenersi irrilevanti, a motivo che non risultavano supportate da "documentazione giustificativa".

In vero, deve ritenersi che la motivazione della decisione impugnata, sul piano logico formale, è corretta e che, oltretutto, il mezzo non aggredisca, con le necessarie specificità e conferenza, la relativa ratio, basata, essenzialmente, non già sulla prova documentale che il contribuente avrebbe fornito, bensì, come detto, sulla mancanza di un argomentato rigetto delle giustificazioni, cui il medesimo contribuente aveva ricollegato lo scostamento.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con conferma del decisum dei giudici di merito.

Non sussistono ì presupposti per una pronuncia sui le spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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