Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-06-2011, n. 13316 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Fallimento in epigrafe indicato impugnava in sede giurisdizionale la cartella di pagamento, relativa ad IVA degli anni 1997 e 1998, emessa sulla base di precedenti avvisi di rettifica.

Deduceva l’illegittimità dell’atto, in quanto non preceduto dalla notifica dei presupposti avvisi di rettifica.

L’adita CTP di Napoli, accoglieva il ricorso ed annullava l’accertamento, ed i Giudici di Secondo Grado, con la decisione in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, rigettavano l’appello dell’Agenzia Entrate.

Opinavano, i Giudici di merito, nel solco di richiamato orientamento giurisprudenziale, che la notifica degli accertamenti era a ritenersi inefficace nei confronti del fallimento, tenuto conto che la stessa non era stata effettuata al curatore, soggetto legittimano all’impugnazione, in pendenza della procedura concorsuale.

Con ricorso notificato l’11/13 ottobre 2006, l’Agenzia Entrate ed il Ministero hanno chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimato Fallimento, giusto controricorso 24/25 novembre 2006, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione. In data 28.03.2011 l’Avvocatura dello Stato ha depositato nota delle Poste Italiane, con allegato mod. 28, relativo alla consegna della raccomandata n. (OMISSIS) del 13.10.2006.
Motivi della decisione

Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto non è stato parte nel giudizio di appello ed il ricorso risulta notificato l’11/13 ottobre 2006, quindi, dopo la data dell’1 gennaio 2001, a decorrere dalla quale l’Agenzia delle Entrate è subentrata all’Amministrazione delle Finanze nei rapporti giuridici già facenti capo a quest’ultima.

Il ricorso dell’Agenzia Entrate è affidato a due mezzi, con i quali si censura l’impugnata decisione per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35 nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Sotto il primo profilo, l’operato dei Giudici di merito è ritenuto erroneo, per non avere considerato che, ai sensi della citata disposizione di legge, avendo effetto il trasferimento del domicilio fiscale dal sessantesimo giorno successivo la comunicazione, la notifica dell’atto impugnato era a ritenersi regolare, per essere stata effettuata prima del maturarsi di detto termine. La doglianza è infondata.

L’art. 35 citato, infatti, nel sancire l’obbligo del contribuente di comunicare all’Ufficio, entro trenta giorni, l’inizio e la cessazione dell’attività, prevede, altresì, che, allorquando la variazione importi il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione, che nel caso deve essere presentata anche al nuovo ufficio, abbia effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione.

La disposizione, quindi, disciplina le variazioni previste dall’art. 35, laddove le stesse importino "il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia", – da qui anche la prescrizione che a denuncia di variazione venga presentata anche al nuovo Ufficio competente – e non anche, il caso, quale quello in esame, in cui tale presupposto fattuale non sussiste, essendo pacifico che, in esito alla dichiarazione di fallimento, la sede sociale ed il domicilio fiscale sono rimasti invariati, in (OMISSIS) e nell’ambito della medesima Provincia di Napoli.

D’altronde la deduzione, non solo non è stata mai fatta, ma pure è smentita dagli stessi atti, tutti posti in essere dai competenti Uffici Finanziari di Napoli, inequivocamente competente per i contribuenti aventi sede e domicilio fiscale nei Comuni dell’intera Provincia e, quindi, anche per quelli di (OMISSIS), sede della società.

Il mezzo va, dunque, respinto.

Peraltro, una interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto dell’art. 35 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, u.c. indurrebbe a ritenere, comunque, irrilevante la deduzione, stante la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 60 citato, u.c. (Sent. 360/2003), proprio nella parte in cui prevedeva il differimento di efficacia delle variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell’amministrazione finanziaria, con conseguente "espansione della regola generale, secondo la quale l’effetto delle variazioni anagrafiche ai fini delle notifiche, è immediato" (Cass. n. 26542/2008, n. 13510/2009).

Nel caso la dichiarazione di fallimento è intervenuta l’8.05.2002, la variazione della rappresentanza legale e dell’indirizzo sarebbero stati effettuato il 6.06.02, e gli avvisi notificati il 22.6.02 ed il 7.6.2002.

Il mezzo va dunque rigettato.

Sotto l’altro aspetto, la decisione viene censurata, per non avere considerato che, ai sensi della norma indicata, ove pure l’atto presupposto non fosse stato notificato, il contribuente avrebbe avuto titolo ad impugnare la cartella anche per i vizi dell’atto presupposto, pena la decadenza e la definitività della cartella.

Il motivo è, per un verso, inammissibile e sotto altro profilo infondato.

L’inammissibilità è connessa alla novità della censura. La questione è del tutto nuova, non risultando dedotta e dibattuta nei precedenti gradi del giudizio e non riguardando la ratio della decisione impugnata, ragion per cui non può trovare ingresso in questa sede (Cass. n. 28302/2005, n. 27343/2005, n. 21490/2005, n. 7046/2001).

Peraltro, la doglianza sarebbe infondata, in base al principio secondo cui "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelga compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa" (SS.UU. Cass. n. 5791/2008).

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro seimilacento/00, di cui Euro seimila/00 per onorario ed Euro cento/00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro seimilacento/00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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