Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-12-2010) 28-03-2011, n. 12668 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.M. ricorre avverso la sentenza della corte di appello di Venezia del 7 gennaio 2010, che aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado dal Tribunale di Padova per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, da lui consumata, secondo l’ipotesi di accusa, nella qualità di amministratore unico della Srl "Jolly Confezioni", dichiarata fallita il (OMISSIS).

In particolare si contestava al R. di aver distratto mobili e somme di denaro per il complessivo ammontare di oltre L. 270 milioni, e di non aver tenuto le scritture contabili in modo che consentisse la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società. Deduce il ricorrente manifesta illogicità della motivazione, per avere la sentenza impugnata fondato la decisione sulle dichiarazioni del curatore, che innanzitutto aveva riferito di sue valutazioni ed opinioni, e non di fatti, poi di ammissioni fatte a lui personalmente dall’imputato, che non potevano assurgere al rango di prova perchè non precedute dagli adempimenti di cui all’art. 63 c.p.p..

Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata da specificamente conto degli elementi oggettivi dai quali era stata desunta la sussistenza del reato, e cioè quanto il curatore del fallimento aveva rilevato in ordine al mancato rinvenimento di merci e beni aziendali; alla mancata consegna della cassa; al mancato aggiornamento delle scritture contabili. A conferma di tali dati oggettivi poi il curatore aveva aggiunto che il fallito gli aveva confessato di aver effettivamente alienato beni mobili, materiali ed attrezzature, assumendo di aver impiegato il ricavato per pagare i dipendenti – circostanza secondo la sentenza non provata – e rifiutando di rivelare il nome degli acquirenti. Valga allora chiarire che la relazione del curatore costituisce elemento essenziale di valutazione della responsabilità di soggetto imputato di bancarotta fraudolenta, e ben possono essere utilizzate le dichiarazioni rese dal predetto a chiarimento di quanto esposto nella relazione scritta.

Del resto, le circostanze oggettivamente rilevate dal curatore costituiscono prova più che sufficiente della responsabilità dell’imputato, a prescindere da quanto il predetto avrebbe confessato al curatore.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ed alla declaratoria relativa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

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