Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-06-2011, n. 13308 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.G., titolare della ditta individuale Intarsio di Pedrini Gabriella, propose ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef ed all’Iva per l’anno d’imposta 1998, con il quale, in applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito di cui ai D.M. 29 gennaio 1996, era stato rettificato il reddito dichiarato.

Lamentava che l’Ufficio non aveva considerato le circostanze di fatto che avevano ridotto il volume d’affari della ditta. L’Ufficio resisteva.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

Contro tale sentenza proponeva appello l’ufficio.

La Commissione tributaria Regionale accoglieva l’appello.

Contro tale ultima decisione ricorre per cassazione la contribuente con ricorso fondato su motivo unico. L’agenzia resiste depositando controricorso.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del ricorso.

1.1 Lo stesso è stato notificato all’"Ufficio delle Entrate di Trento, l’Amministrazione Finanziaria in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato". Tale notifica, con riferimento al Ministero, è irrilevante per carenza di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

1.2 Nei confronti dell’Agenzia trova invece applicazione il principio già enucleato da questa Corte che ha affermato: "In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72 di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.. (Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007).

In applicazione di tale principio, la notifica effettuata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate è nulla, ma tale nullità è stata sanata dalla successiva costituzione di quest’ultima, che, su tale specifico punto nulla ha dedotto avendo eccepito solo che la notifica è stata effettuata all’ufficio periferico in luogo di quello centrale.

1.3 Con riferimento infine a tale ultima eccezione si deve ritenere che, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio de processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato. (Cass. Sez. U, n. 3116 del 14/02/2006).

Da tutto quanto esposto consegue, quindi, l’ammissibilità del ricorso.

2. Con lo stesso la ricorrente censura l’impugnata sentenza deducendo, ex art. 360 c.p.c., n. 5 vizio della motivazione, per avere ritenuto la legittimità dell’avviso impugnato che invece non ha tenuto conto e non ha motivato rispetto a tutti gli elementi che ella aveva prospettato nel contraddittorio tenuto con l’ufficio per vincere la presunzione derivante dall’applicazione dei parametri, in particolare la sua assenza dall’Italia per due mesi, il successivo suo matrimonio, la sua temporanea documentata inabilità, la partecipazione a dei corsi di formazione.

La censura è fondata.

2.1 In effetti la stessa sentenza impugnata da atto che dagli atti risultano quattro elementi che hanno comportato una diminuzione dell’attività lavorativa della contribuente ed aggiunge che l’ufficio avrebbe tenuto conto di ciò attraverso la proposta effettuata in sede di contenzioso – di ridurre i volume d’affari del 45% -, proposta poi non applicata per mancata accettazione della parte.

Sulla scorta di tali premesse, non appare nè logica nè coerente la motivazione dell’impugnata sentenza che "Alla luce delle suesposte considerazioni" ritiene la legittimità dell’avviso di accertamento effettuato, per la pretesa originaria, in virtù del solo non accoglimento della proposta effettuata dall’ufficio, ritenuta valida dal giudice a quo, ma in effetti non recepita nell’atto sottoposto al suo vaglio.

3. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale competente che procederà ad un nuovo accertamento di fatto, oltre a regolamentare le spese.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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