Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-03-2011, n. 1779 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre in appello la società M. s.p.a., la quale impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha rigettato un ricorso presentato presso quella sede avverso l’aggiudicazione di un contratto di appalto alla società I. per lavori di rifacimento del campo di calcio in località Zanni.

Resiste all’appello il Comune di Pescara.

In sede di udienza pubblica, l’appellante dichiara a verbale di voler rinunciare all’appello proposto.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2011.
Motivi della decisione

Il Collegio, vista l’istanza di rinuncia al ricorso in appello presentata dall’appellante in pubblica udienza e verificata la ritualità, ai sensi della normativa vigente, della suddetta rinuncia, in quanto formulata dal difensore in sede di udienza pubblica e con dichiarazione a verbale, dà atto della rinuncia medesima.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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