Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-03-2011, n. 1776 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Veniva appellata da parte del Comune di Barletta, dinanzi a questo Consiglio, la sentenza n. 248 del 2010 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia aveva annullato la determinazione dirigenziale comunale di aggiudicazione della concessione d’uso novennale del verde pubblico attrezzato sito alla via Rossini del Comune alla Service Coop. BAT (di seguito, semplicemente "BAT"). La sentenza del Tribunale aveva condiviso l’assunto dell’associazione sportiva dilettantistica "B.C.A.C." di carenza in capo all’aggiudicataria BAT del requisito di capacità tecnica previsto dal paragrafo E) del bando, inerente alle precedenti esperienze nella gestione di strutture compatibili con l’oggetto della concessione, in quanto le precedenti esperienze allegate da essa BAT non evidenziavano la conduzione e la gestione di campi di gioco.

L’appello del Comune veniva accolto con la sentenza di questa Sezione n. 5078 del 2\8\2010, che riteneva condivisibile la critica dell’appellante che la partecipazione alla gara, concernente lo specifico oggetto dell’uso del verde pubblico attrezzato di proprietà comunale, non poteva intendersi ristretta alle sole società sportive, e non richiedeva quindi in via esclusiva un’esperienza di gestione delle strutture sportive.

Il riflesso delle disposizioni del disciplinare tecnico sui requisiti di partecipazione comportava, pertanto, l’apertura della gara non solo alle concorrenti dotate di specifica esperienza nella gestione di impianti sportivi, ma anche a quelle provviste di esperienze più generali nella manutenzione del verde attrezzato di proprietà pubblica, rispetto alle quali le strutture agonistiche (campo di calcio a cinque, campo da tennis e campo di bocce) si ponevano su un piano di complementarità e non di prevalenza.

Su queste basi la Sezione nell’occasione rilevava, in particolare, quanto segue.

"La rispondenza dei requisiti di capacità tecnica era pertanto sufficientemente comprovata dalle dichiarazioni prodotte dall’aggiudicataria sulla manutenzione del verde nel cimitero comunale dal 15 luglio al 31 agosto 2007 per un totale fatturato di Euro 6.840,00 e sulla potatura di piante con pulizia di aree scoperte in via Minervino terminati in data 10 ottobre 2007 con emissione di fattura pari ad Euro 6.000,00. Sempre sotto l’aspetto della rispondenza agli obiettivi del bando, il requisito tecnico di partecipazione era integrato dalla prestazione teatrale nella piazza d’armi del Castello Svevo di Barletta dal 27 al 30 giugno 2007, per un totale fatturato di Euro 15.000,00. L’esistenza di una fatturazione vale a comprovare sia l’effettiva realizzazione dei lavori che la loro inerenza a beni dell’ente locale: correttamente pertanto, in sede di valutazione dei requisiti, è stato ritenuto di poter prescindere dalle connesse dichiarazioni a conferma, ancora diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo e dalla ricorrente associazione sportiva dilettantistica "B.C.A.C.".

La sentenza della Sezione n. 5078 si concludeva pertanto, in riforma della decisione del primo giudice, con il rigetto del ricorso originario.

Avverso tale decisione di appello è stato proposto dalla predetta associazione sportiva il presente ricorso per revocazione.

Tale nuova impugnativa si basa sull’allegazione che la decisione della Sezione sarebbe inficiata da un errore di fatto risultante dagli atti di causa.

L’associazione attira l’attenzione, segnatamente, sul seguente brano della decisione che viene così impugnata per revocazione: "La rispondenza dei requisiti di capacità tecnica era pertanto sufficientemente comprovata dalle dichiarazioni prodotte dall’aggiudicataria sulla manutenzione del verde nel cimitero comunale dal 15 luglio al 31 agosto 2007 per un totale fatturato di Euro 6.840,00 e sulla potatura di piante con pulizia di aree scoperte in via Minervino terminati in data 10 ottobre 2007 con emissione di fattura pari ad Euro 6.000,00".

Attraverso questo passaggio sarebbero stati ritenuti sussistenti, dalla Sezione, dei presupposti di fatto non veritieri e in netto contrasto con la documentazione in atti.

Ciò in quanto la BAT aveva elencato, nelle proprie dichiarazioni sostitutive, delle "precedentiesperienze", indicando però delle date di effettuazione dei lavori che non avrebbero trovato conferma nelle dichiarazioni presentate poi dalla stessa cooperativa in sede di verifica dei requisiti ex art. 48 del Codice dei contratti. Queste ultime (tre) dichiarazioni, invero, sarebbero state prive di data; inoltre, una di esse si sarebbe riferita ad un periodo imprecisato, ed altra sarebbe stata carente di intestazione e timbro ufficiale del Comune, e avrebbe mancato anche di precisare "l’anno" di effettuazione della prestazione da essa riferita.

Ad avviso della ricorrente in revocazione, quindi, solo un errore di fatto avrebbe potuto indurre a ritenere fondato l’appello del Comune di Barletta. La Sezione avrebbe riportato apoditticamente, con l’anzidetto passo, quanto asserito dalla BAT nelle proprie dichiarazioni sostitutive, senza confrontare il loro contenuto con le dichiarazioni prodotte dalla medesima cooperativa in sede di verifica, per parte loro inidonee a comprovare alcunché a causa dei loro gravi vizi formali.

Donde la conclusiva richiesta che la Sezione, revocata la sentenza, respinga conseguentemente il ricorso in appello del Comune.

Quest’ultimo, dal canto suo, si costituiva in giudizio in resistenza all’impugnativa eccependone l’inammissibilità e comunque l’infondatezza.

La difesa municipale sottolineava che il testo della decisione in epigrafe conteneva, dopo il passo richiamato dall’avversaria, il seguente brano: "L’esistenza di una fatturazione vale a comprovare sia l’effettiva realizzazione dei lavori che la loro inerenza a beni dell’ente locale: correttamente pertanto, in sede di valutazione dei requisiti, è stato ritenuto di poter prescindere dalle connesse dichiarazioni a conferma, ancora diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo e dalla ricorrente associazione sportiva dilettantistica "B.C.A.C.". Con il che la Sezione aveva dato adeguato risalto alla effettiva sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicataria facendo leva sul dato formale dell’avvenuta fatturazione dei lavori da essa svolti, e svuotando così di utilità e rilevanza la documentazione di conferma.

Il Comune insisteva quindi sull’inesistenza del vizio revocatorio, facendo osservare che quello dedotto ex adverso sarebbe stato un errore di diritto, e non di mero fatto, in quanto afferente (in tesi) ad una inesatta valutazione di documentazione esibita in giudizio, e come tale ad una causale esorbitante dal vizio revocatorio.

Alla pubblica udienza del 1° febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

1 Com’è noto, l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione si sostanzia in una falsa percezione da parte del giudice della realtà risultante dagli atti di causa, consistente in una svista materiale che abbia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto incontestatamente inesistente, oppure a considerare inesistente un fatto la cui verità, al contrario, risulti positivamente accertata. In ambo i casi ciò vale, però, solo se il fatto (erroneo) sia stato un elemento decisivo della decisione revocanda (l’errata percezione deve essere stata determinante sulla pronuncia, nel senso che occorre che l’errore si riveli decisivo, con la dimostrazione di un rapporto di necessaria causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa: cfr. Cons. Stato, Sez. V: 20/10/2005, n. 5896; 31/7/2008, n. 3816; Sez. IV: 19/6/2009, n. 3296; 21/4/2009, n. 2414), e se esso non attenga ad un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, perché in tale diverso caso sussiste, semmai, un errore di diritto (C.G.A., 3 marzo 1999, n. 83), e con la revocazione si verrebbe in sostanza a censurare la valutazione e l’interpretazione delle risultanze processuali (Cons. Stato, A.Pl., n. 2 del 17\5\2010).

Inoltre, tale errore deve apparire con immediatatezza ed essere di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Esso non può perciò consistere in un preteso inesatto od incompleto apprezzamento delle risultanze e documenti processuali, ovvero in un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, vertendosi in questo caso in un’ipotesi di errore di giudizio attinente all’attività valutativa del giudice, che come tale esula dall’ambito della revocazione, pena, altrimenti, la trasformazione dello strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio (cfr., tra le più recenti, Cons. St., Sez. V, 18 settembre 2008 n. 4495; 29 gennaio 2008, n. 241).

Deve, pertanto, ritenersi inammissibile la domanda di revocazione che si fondi sull’erroneo apprezzamento delle risultanze del fatto stesso, e quindi su di una inesatta valutazione o interpretazione dei fatti (Sez. (Cons. Stato, Ad. plen., 10 giugno 1980, n. 27, e 17 maggio 2010, n. 2; Sez. IV, 13/4/2005, n. 1735; nel giudizio civile v. Cass., 18 febbraio 1995, n. 1803 e Cass., 26 febbraio 1992, n. 2394, secondo cui l’errore che cade sull’apprezzamento delle risultanze processuali, integrando un errore di giudizio, non costituisce motivo di revocazione, ma piuttosto motivo denunziabile in Cassazione sotto il profilo della contraddittoria o insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.).

2 Dopo questo richiamo dei consolidati indirizzi giurisprudenziali riflettenti le condizioni dalle quali è circondata l’esperibilità del gravame revocatorio, l’inammissibilità del ricorso in trattazione si rivela in maniera immediata.

Le argomentazioni dell’Associazione sportiva in epigrafe chiamano infatti inequivocabilmente in causa il merito dell’attività valutativa a suo tempo già compiuta da questo Consiglio. Nello stesso tempo, il motivo a base dell’impugnativa investe un aspetto che era stato specificamente controverso tra le parti, e che come tale è stato trattato in maniera puntuale dalla Sezione, proprio allo scopo di dirimere la relativa controversia.

La causa verteva, infatti, oltre che sulla corretta interpretazione dei requisiti di capacità tecnica occorrenti per la partecipazione alla gara, proprio sul concreto possesso degli stessi requisiti da parte della BAT, alla luce degli specifici elementi dimostrativi da questa forniti. E lo scrutinio appositamente condotto dalla Sezione al riguardo (pagg. 78 della decisione d’appello) sul valore attribuibile alle risultanze documentali di causa ha condotto al decisum che viene ora avversato, una pronunzia che valorizza ai fini probatori, come si è visto, l’esistenza delle fatturazioni dei lavori, a preferenza dei documenti sui quali si appuntano le critiche formali (passate quanto presenti) dell’attuale ricorrente.

Sembra allora evidente come l’errore allegato a base del ricorso in esame abbia i connotati dell’errore di diritto -sub specie di inesatta valutazione del materiale documentale di causa, e non già dell’errore di fatto, e come una disamina del merito dell’impugnativa si tradurrebbe in un vero e proprio terzo grado di giudizio.

3 Per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.

Non si ravvisano estremi tali da giustificare una condanna al versamento di somma determinata in via equitativa ai sensi dell’art. 26, comma 2, del CPA.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al rimborso al Comune delle spese processuali, liquidandole nella misura di quattromila euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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