Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-03-2011, n. 1775 Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-03-2011, n. 1775

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 14.10.2009 e ritualmente depositato la G.E.M.S. s.r.l. agiva dinanzi al T.A.R. per la Puglia ai sensi dell’art. 21bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, avuto riguardo al provvedimento adottato dal commissario ad acta nominato dallo stesso Tribunale per l’esecuzione della sua sentenza n. 57/2009, con la quale la Regione Puglia era stata condannata a provvedere all’adeguamento delle rette di degenza per le strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni ai sensi dell’art. 26 della legge n. 883 del 1978.

La detta società, invero, dopo aver esperito vittoriosamente dapprima un ricorso avverso l’inerzia della Regione Puglia, e successivamente un ricorso per l’ottemperanza al relativo ordine del Giudice di provvedere (accolti, rispettivamente, con le sentenze del T.A.R. n. 495/2008 e n. 57/2009), aveva ottenuto in data 29.6.2009 la determinazione, da parte del commissario ad acta, dell’adeguamento delle rette di degenza per le strutture accreditate.

Il commissario aveva determinato, per l’anno 2005, la retta di degenza aggiornata pari a euro 246,50, facendo al contempo salvi gli adeguamenti previsti dai successivi D.I.E.F., ed aveva aggiunto in coda al dispositivo del proprio provvvedimento le seguenti proposizioni: "…Dispone la immediata esecutività del presente provvedimento nonché, a cura del Servizio Ragioneria di codesta Regione, di provvedere alla necessaria copertura finanziaria mediante le opportune variazioni di bilancio. La Regione Puglia è incaricata di adottare tutti i consequenziali adempimenti nonché le dovute procedure di pubblicazione della presente delibera".

La ricorrente, agendo nuovamente ai sensi dell’art. 21bis della legge n. 1034\1971, si doleva che la Regione avesse omesso di dare seguito agli adempimenti prescritti dal provvedimento commissariale, curando la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e provvedendo ai consequenziali provvedimenti di impegno di spesa, con la necessaria copertura finanziaria mediante le opportune variazioni di bilancio.

Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del gravame ed in subordine la sospensione del giudizio, vista la pendenza del reclamo da essa proposto avverso il provvedimento commissariale.

Il T.A.R. adito definiva il giudizio con la sentenza n. 849\2010, con la quale dichiarava l’inammissibilità del ricorso.

Il Tribunale, dopo avere ricordato che il giudizio sul silenziorifiuto postula l’esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo, ed è inteso a verificare se l’Amministrazione con la propria inerzia abbia violato l’obbligo di provvedere, rilevava che nel caso di specie, invece, la pretesa fatta valere concerneva il pagamento delle somme dovute dalla Regione Puglia alla ricorrente a titolo di conguaglio per effetto della rideterminazione della tariffa, e quindi una posizione non già di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo (di credito).

Avverso tale sentenza la società G.E.M.S. proponeva il presente appello, deducendo, in sintesi, che la mancanza di copertura finanziaria reagiva sulla propria pretesa creditoria degradando in concreto il relativo diritto ad un semplice interesse legittimo.

Resisteva all’impugnativa anche in questo grado la Regione Puglia, che escludeva che potesse esserle addebitata alcuna colpevole inerzia connessa all’esecuzione del provvedimento commissariale e concludeva per il rigetto del ricorso.

Da ultimo veniva infine depositata agli atti di causa una copia della deliberazione della Giunta Regionale n. 2185 dell’11 ottobre 2010, con la quale l’Amministrazione resistente annullava in sede di autotutela il provvedimento commissariale più volte menzionato, rideterminando al ribasso le rette in questione.

Alla Camera di consiglio del 1° febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva la Sezione che il presente ricorso risulta -almeno allo stato- improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La pretesa azionata in questa sede è intesa, infatti, a vedere effettuati dalla Regione Puglia gli adempimenti prescritti dal predetto provvedimento commissariale, e segnatamente la sua pubblicazione ed i conseguenti atti di impegno di spesa con l’apprestamento della necessaria copertura finanziaria, in funzione della ricezione dei debiti pagamenti commisurati alla nuova retta fissata dallo stesso atto.

Poiché, tuttavia, quest’ultimo è stato recentemente annullato dalla Regione Puglia, ne consegue che la medesima Amministrazione non potrebbe in atto essere chiamata a darvi esecuzione. Onde la declaratoria di illegittimità del silenzio regionale a suo tempo richiesta dalla società ricorrente al Giudice, anche ove emessa, non sarebbe suscettibile di arrecare alcuna utilità pratica alla stessa società.

Si ravvisano ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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