Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-11-2010) 28-03-2011, n. 12691

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.M., soggetto a custodia cautelare domestica, veniva condannato con doppia conforme alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 200,00= di multa per il delitto di furto pluriaggravato, consumato nel parcheggio di un centro commerciale con l’impossessarsi con gesto repentino della borsetta di C.B., distratta perchè intenta a sistemare nell’auto gli acquisti appena fatti.

Il predetto, lamentando di avere patito misura cautelare detentiva per durata sproporzionata rispetto alla pena irrogatagli, aveva chiesto alla Corte di Appello di Bologna la revoca della misura o la sua sostituzione con altra meno affittiva; l’istanza era stata rigettata. Il Tribunale Distrettuale della Libertà invece, rilevato che l’imputato aveva patito la privazione della libertà per durata ormai pari ad oltre i due terzi della pena infittagli, ne ha disposto l’immediata liberazione con ordinanza del 20 settembre 2010. Propone ricorso il Pubblico Ministero deducendo l’erroneità del provvedimento, adottato in virtù di un principio di proporzionalità ripudiato dall’orientamento prevalente di questa Corte, osservando che comunque il Tribunale aveva del tutto trascurato di dar conto dello stato delle esigenze cautelari, nulla osservando nè in ordine alla loro permanenza nè all’eventuale loro cessazione. Il ricorso è fondato attesa l’evidente inadeguatezza della motivazione dell’ordinanza impugnata, che si dilunga sul principio di proporzionalità senza considerare che il mero protrarsi della durata della misura cautelare non è il solo elemento da prendere in considerazione al fine della revoca della cautela in atto o della sua sostituzione con altra meno affittiva, dovendo innanzitutto provvedersi alla valutazione della permanenza o cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari (Sez. 5^ n. 21195 del 12.2.2009 – Rv 243936; Sez. 6^ n. 38868 dell’8.10.2008 – Rv 241549); disamina che il Tribunale ha del tutto omesso.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.

LA CORTE annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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