Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-11-2010) 28-03-2011, n. 12686 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di C.M. ha presentato ricorso avverso l’ordinanza 2.9.10, del tribunale di Bologna, con la quale è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dalla custodia in carcere, in ordine ai reati di danneggiamento, aggravato ex art 635 c.p., comma 2, n. 3 in relazione all’art. 625 c.p., n. 7 e di lesioni ex art. 582, 585, 576 in relazione all’art. 61 c.p., n. 2, in danno di due commesse dell’esercizio commerciale Wind.

I motivi sono i seguenti:

1. violazione degli artt. 380, 381 c.p.p. e art. 635 c.p. e art. 625 c.p., n. 7: tenuto conto dell’insussistenza dell’aggravante contestata, (il danneggiamento riguarda beni mobili di proprietà privata, posti nell’esercizio commerciale, sotto il continuo controllo delle commesse e quindi non esposti alla pubblica fede), per il reato non è consentito l’arresto obbligatorio ma quello facoltativo.

L’arresto non poteva essere convalidato e non poteva procedersi con il rito direttissimo, in quanto il giudice doveva restituire gli atti al p.m. con invito a procedere davanti al giudice di pace.

Non poteva essere applicata la misura cautelare, tenuto conto delle precedenti argomentazioni. In ogni caso la C. è in cura presso il centro di igiene mentale e non può sospendere la terapia e cura di tipo psichiatrico. E’ stato così violato il disposto dell’art. 275 c.p.p., comma 3, secondo cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata e risulti; nel caso in esame, lo stato patologico dell’indagata – affetta da schizofrenia – è incompatibile con il regime carcerario.

Quanto alle esigenze cautelari, esse non sussistono in quanto all’ipotesi di cui all’art. 274 c.p.p., lett. e) la personalità dell’indagata lascia presumere che si tratta di una capacità a delinquere minima, inoltre, laddove sia adeguatamente seguita in via psichiatrica, non determina alcun pericolo di recidiva.

La ricorrente conclude con la richiesta di declaratoria di nullità o di annullamento del provvedimento di convalida dell’arresto e di conseguente declaratoria di inefficacia dell’ordinanza applicativa della misura cautelare.

In subordine, chiede la revoca della misura cautelare e la scarcerazione.

Chiede infine la trasmissione del fascicolo e delle trascrizione relative all’udienza di convalida 2.3.10, da cui risulta la richiesta di perizia psichiatrica, su cui è stata omessa ogni decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Nessuna censura è ipotizzarle per la convalida dell’arresto, ex art. 381 c.p.p., comma 2, lett. f) ed h), in ordine al reato di danneggiamento, correttamente è stata motivata la sussistenza del reato pluriaggravato di danneggiamento, consumato su cose esposte per necessità all’indeterminato numero di fruitori dei servizi commerciali svolti nell’esercizio pubblico,compiendo contestualmente atti di violenza sulle commesse del medesimo esercizio. Correttamente è stata emessa misura coercitiva della custodia in carcere, nei confronti della C.M. la misura della pena edittale, ex artt. 280 e 278 c.p.p., prevista in ordine al reato di lesioni aggravate ha legittimato la misura cautelare, emessa anche in ordine al reato di danneggiamento, ex art. 391 c.p.p., comma 5. Quanto alle censure concernenti l’adeguatezza della misura e la sussistenza dell’esigenza cautelare della prevenzione speciale ex art. 274 c.p.p., lett. c), esse sono prive di fondamento, in quanto l’ordinanza ha dato ampia giustificazione alla limitazione della libertà personale, sia con il riferimento alla spiccata capacità a delinquere della C., dimostrata documentalmente – al di fuori di rilevanti connotazioni patologiche – dalle precedenti condanne per delitti commessi contro la persona, anche con violenza e minaccia; sia con il riferimento all’altrimenti incontenibile sua proiezione verso l’aggressione fisica in danno dei consociati e all’incapacità di autodisciplina dell’imputata, dimostrate con le pregresse condotte trasgressive, l’ultima delle quali risalente a tempo di poco antecedente.

Quanto alla doglianza sulla competenza per il reato di danneggiamento, va rilevato che tale reato è stato giudicato dal tribunale in conformità al disposto D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 6.

Va infine rilevato che gli accertamenti sulle capacità fisiopsichiche della C., saranno svolti dai giudici di merito, a seguito di tempestiva istanza e alla luce di emergenze processuali eventualmente cadenzate nel successivo svolgimento del processo.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese processuali. Art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *