Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-11-2010) 28-03-2011, n. 12657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 26 marzo 2009 il Tribunale di Torino confermava la condanna pronunciata in primo grado da quel giudice di pace a carico di Z.A., imputata di lesioni volontarie in danno di I.C. e A.A., nonchè di minacce in danno di quest’ultima.

Proponeva ricorso la Z. deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla valutatone delle prove, nonchè l’estinzione dei reati perchè le parti offese in pendenza del termine per ricorrere avevano rimesso la querela a suo tempo sporta.

In atti è stato acquisito il verbale di remissione della querela con contestuale accettazione.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per remissione della querela. Le spese del procedimento sono a carico della querelata.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per remissione di querela.

Condanna la querelata Z.A. alle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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