Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-06-2011, n. 13292 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Milano (OMISSIS), ha confermato l’annullamento dell’avviso di irrogazione di sanzioni relative a violazioni in materia di INVIM, notificato l’8 luglio 1999 alla spa Caffaro, poi incorporata nella spa SNIA, unitamente ad un avviso di liquidazione di una maggiore INVIM determinata dalla sentenza, resa in un precedente giudizio dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, depositata il 14 gennaio 1997.

Il giudice d’appello ha infatti considerato l’amministrazione decaduta dal potere di irrogare le sanzioni, ritenendo, a lume del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 25 – secondo cui le disposizioni del decreto stesso si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata -, doversi fare applicazione del precedente art. 20, il quale stabilisce che l’atto di irrogazione delle sanzioni va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione: nella specie, quindi, entro il 31 dicembre 1998, essendo stato registrato l’atto l’8 gennaio 1993.

L’ufficio aveva, "invece, notificato per la prima volta le sanzioni in data 8 luglio 1999".

La società contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
Motivi della decisione

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente, denuncia vizio di motivazione in ordine alla circostanza della notifica in data 9 ottobre 1995 dell’atto di accertamento in rettifica che faceva emergere l’infedele dichiarazione INVIM successivamente sanzionata con l’avviso di irrogazione impugnato nel presente giudizio; e quindi in ordine alla valenza di tale primo atto come contenente la contestazione della violazione, con conseguente non applicabilità del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, alla luce del criterio discretivo fissato dal successivo art. 25.

Col secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 25, del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76", censura la decisione per avere erroneamente ritenuto operante il nuovo termine di decadenza, fissato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, di cinque anni dalla violazione, laddove, in base alla norma intertemporale di cui al successivo art. 25, essendo stata contestata la violazione con l’avviso di accertamento dell’INVIM, con il quale era stato rettificato il valore iniziale dichiarato dalla contribuente, descrivendone la discrepanza rispetto al valore reale del bene, lo specifico termine applicabile, essendo insorto un contenzioso, era quello fissato dall’art. 76 del t.u.r., applicabile all’INVIM in base al rinvio del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 31.

Il secondo motivo del ricorso è fondato.

Il giudice di merito non ha infatti considerato che con l’avviso di accertamento in rettifica dell’INVIM, notificato il 9 ottobre 1995, non erano state irrogate le sanzioni, ma era stata contestata l’infedele dichiarazione (di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 23, comma 2, e segg., o art. 24), con conseguente inapplicabilità, alla stregua della disposizione transitoria dettata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 25, comma 1, della nuova disciplina della decadenza e della prescrizione contenuta nel precedente art. 20.

In forza del rinvio a quanto stabilito per l’imposta di registro, operato dal D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, ai sensi dell’art. 76 del t.u.r. del 1986 "la soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l’imposta cui le stesse si riferiscono" (comma 4), e quindi "entro il termine di tre anni, decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione", nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, come nella specie, "dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva". Ed alla data della notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni, l’8 luglio 1999 non erano trascorsi tre anni neppure dalla data di pubblicazione della sentenza resa nel giudizio concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento in rettifica, depositata il 14 gennaio 1997.

Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame del primo, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre possono essere compensate tra le parti le spese per i gradi di merito.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito e condanna l’intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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