Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-11-2010) 28-03-2011, n. 12656 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.G. ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Asti dell’11 dicembre 2009, che aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico da quel giudice di pace per il reato di minacce in danno di Z.P. e Z.N.. Deduce il ricorrente, ribadendo i motivi già prospettati con l’appello e disattesi motivatamente dal Tribunale, che la querela era stata proposta dalla sola Z.N., di modo che l’azione nei confronti di Z.P. era improcedibile.

Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone la medesima questione prospettata già dinanzi al giudice di pace, ribadita con l’atto di appello, e compiutamente delibata sia in primo che in secondo grado:

entrambi i giudici del merito avevano rilevato come la querela fosse stata ritualmente proposta da entrambe le parti offese, che avevano entrambe sottoscritto il verbale relativo, nè assumeva rilievo la circostanza che detto atto fosse intestato "verbale di querela orale sporta da Z.N.".

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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