Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-11-2010) 28-03-2011, n. 12652

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- L.N.A. e R.L. propongono separati ricorsi avverso la sentenza della corte di appello di Milano del 25 maggio 2009 che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna pronunciata a loro carico in primo grado da quel Tribunale per il furto aggravato di un furgone Mercedes.

La penale responsabilità era stata affermata in base alla sorpresa in flagranza operata dai carabinieri che, su segnalazione anonima che riferiva di un gruppo di persone sospette intente in un cortile a scaricare della merce da un furgone Mercedes, avevano rinvenuto ‘ sul posto V.P., che aveva confessato di essere stato autore del furto non solo del Mercedes, ma anche di altro furgone Fiat Ducato che era lì parcheggiato; con lui si trovavano altre quattro persone, tra le quali i due ricorrenti.

In altro cortile comunicante con il primo, sul quale si affacciava l’abitazione del V., veniva rinvenuta anche un’autovettura Lancia Y di cui il predetto disponeva, a sua volta di provenienza furtiva.

In primo grado tutti gli imputati erano stati ritenuti responsabili di tutti i reati.

La corte territoriale, per quanto qui interessa, ha ritenuto invece che non vi fosse prova della responsabilità degli imputati nè per la ricettazione nè per il furto del secondo furgone, osservando che tale non poteva essere considerata la loro mera presenza nel cortile.

Ha confermato invece la responsabilità per il furto del Mercedes, osservando che il mezzo era stato rubato poco prima e i ricorrenti erano accanto al veicolo nel cortile, osservando che la loro presenza appariva significativa.

2.-. Deducono entrambi i ricorrenti la contraddittorietà in cui era incorsa la corte territoriale, osservando correttamente che la mera presenza non potesse costituire prova quanto ai reati concernenti il Fiat Ducato, ma ritenendo poi che quello stesso elemento fattuale bastasse per l’affermazione di responsabilità quanto al furto del Mercedes.

Il difensore del R. deduce anche la contraddittorietà della sentenza in ordine alla quantificazione della pena, atteso che in motivazione prima nega la concessione di circostanze attenuanti generiche, poi le dichiara equivalenti alle aggravanti, infine in dispositivo le nega; tali discrasie a suo avviso non consentono di percepire le ragioni della determinazione della pena.

3.- I ricorsi sono destituiti di fondamento.

Infatti la sentenza impugnata ha dato piena contezza delle ragioni della decisione, rilevando che il furgone Mercedes era stato rubato circa un’ora prima dell’intervento dei carabinieri e la presenza degli imputati con l’automezzo valeva a dimostrare come gli stessi avessero provveduto al furto, e si trovassero con il mezzo appena rubato sul posto ove erano intervenuti i militi, per decidere cosa farne.

Non sussiste contraddittorietà con quanto aveva ritenuto la corte territoriale in relazione agli altri veicoli oggetto di altri capi di imputazione, atteso che il furgone Mercedes era stato rubato poco meno di un’ora prima, ed il suddetto dato temporale è stato correttamente valutato dalla sentenza impugnata unitamente alla presenza degli imputati con il mezzo.

Infondata è anche la censura di contraddittorietà della motivazione, proposta dal R. in ordine alla quantificazione della pena.

Sebbene infatti la sentenza impugnata sia incorsa in qualche confusione sul punto, va rilevato innanzitutto che nell’ipotesi in cui tra motivazione e dispositivo fossero ravvisabili delle discordanze, è il dispositivo letto in udienza che prevale.

Nel caso di specie tuttavia nessuna discordanza sussiste, atteso che la pena irrogata al R. ed al L. è pari a quella di anni uno e mesi tre di reclusione ed Euro 200= di multa, come si legge tanto nella motivazione che nel dispositivo.

Le ultime tre righe della motivazione, che per mero ed evidente lapsus parlano del R., si riferiscono invece al coimputato Va.Fr., come può rilevarsi dal confronto con il dispositivo, ove al predetto risulta irrogata la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 154= di multa, la stessa che la motivazione pare attribuire al R..

I ricorsi vanno pertanto rigettati, con consequenziale condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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