T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 233 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Giova preliminarmente evidenziare che la deliberazione in premessa indicata – contenente una rideterminazione in peius del trattamento economico del ricorrente – è impugnata nella sola parte in cui dispone il recupero tramite trattenute mensili delle somme indebitamente corrisposte. Non è cioè contestato il fondamento e la congruità dell’operata rideterminazione, quanto la ripetibilità delle somme corrisposte in forza dei provvedimenti pregressi.

In particolare il ricorrente deduce: 1) Violazione di legge, del principio di irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal pubblico dipendente. Sussisterebbe la buona fede del percipiente e la non riconoscibilità dell’indebito, oltre che il grave pregiudizio per il dipendente. Inoltre tra la deliberazione di attribuzione delle somme indebita e la relativa rideterminazione sarebbero trascorsi ben otto anni, periodo quest’ultimo, che avrebbe ingenerato il ragionevole convincimento della spettanza delle somme percepite.

Si è costituita l’amministrazione evidenziando il carattere doveroso della disposta azione di recupero e l’irrilevanza della buona fede dell’accipiens, al più valorizzabile in relazione ai soli interessi moratori.

In vista della discussione, il ricorrente ha altresì dedotto la prescrizione del diritto alle ripetizione delle somme percepite sino al 17/07/1986, ossia in un periodo antecedente ai dieci anni dal disposto recupero, chiedendo, in via di subordine, che dalle somme per le quali sia considerato sussistente il diritto al recupero, vengano comunque detratte le ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali non materialmente percepite.

La causa, alla pubblica udienza del 10 marzo 2011, è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato con le precisazioni di cui di seguito si dirà.

La giurisprudenza ha chiarito che l’unico limite che la Pubblica amministrazione incontra allorché procede al recupero di somme indebitamente percepite da suoi dipendenti è la buona fede del percipiente, la quale peraltro non esclude la legittimità del recupero quando esso avvenga in modo da non compromettere il tenore di vita del lavoratore e della sua famiglia, nel rispetto del principio garantistico di cui all’art. 36 Cost., e ciò anche quando il recupero dell’indebito avvenga a lunga distanza di tempo dall’erogazione delle somme (Cfr., tra le più recenti, T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 03 marzo 2010, n. 490; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 marzo 2010, n. 3208; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 08 settembre 2009, n. 1424; Consiglio Stato, sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3950; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 aprile 2006, n. 2477).

Non essendo nel caso di specie in discussione le modalità del recupero (tra l’altro disposto ratealmente) ma, più in radice, la ripetibilità delle somme corrisposte, la domanda, alla luce dei principi sopra esposti, non può che essere respinta, salvo che per le somme percepite dal ricorrente sino al 17/07/1986, dovendo per queste ultime considerarsi prescritto il diritto concretamente fatto valere dall’amministrazione solo a partire dal 17/07/1996 (data di comunicazione della deliberazione impugnata).

Le somme per le quali è chiesto il recupero dovranno, ovviamente, computarsi al netto delle ritenute operate alla fonte (ossia su quanto effettivamente percepito) e recuperate ratealmente, concordandone, ove possibile, la dilazione in modo da non compromettere il tenore di vita del lavoratore e della sua famiglia.

Avuto riguardo all’epoca di introduzione del giudizio ed alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini e nei modi in premessa chiariti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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