Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-06-2011, n. 13542 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to dei ricorsi.
Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 8 e 10-2-1997, la Immobiliare Giuffreda Nicola s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Lucera G.V. e G.M., per sentir dichiarare risolto per grave inadempimento dei convenuti, in ragione del mancato versamento del saldo dovuto, il preliminare di compravendita di un appartamento sito in (OMISSIS), stipulato il 10-1-1996. L’attrice chiedeva, inoltre, la condanna dei resistenti al rilascio immediato dell’immobile in questione e al risarcimento dei danni, ovvero al pagamento di un indennizzo per l’occupazione di tale bene dall’11-1- 1996 fino al rilascio, nonchè l’accertamento del diritto della società istante a ritenere, in via definitiva, la somma di L. 80.000.000 a titolo di caparra confirmatoria, e la compensazione tra il credito dell’attrice derivante dal mancato possesso dell’immobile e l’acconto di L. 30.000.000 versato dai convenuti, disponendosi il pagamento del conguaglio.

Ne costituirsi, G.M. contestava la fondatezza della domanda e chiedeva in via riconvenzionale che venisse dichiarato l’inadempimento dell’attrice alla stipulazione del contratto preliminare, con condanna della stessa al risarcimento del danno derivato dal levato protesto dell’assegno di L. 40.000.000 ad essa consegnato a semplice garanzia, e che venisse ordinato alla società istante il trasferimento, con rogito notarile, dell’immobile promesso in vendita alla convenuta G.V. rimaneva contumace.

Con sentenza depositata il 22-2-2002 il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava risolto il contratto preliminare intervenuto tra le parti per inadempimento dei convenuti;

condannava questi ultimi alla riconsegna dell’immobile da essi occupato e l’attrice alla restituzione dell’acconto di L. 110.000.000 alla stessa corrisposto dai resistenti, compensando parzialmente il predetto importo con quello di L. 30.000.000 dovuto dai convenuti alla società istante per l’occupazione dei bene; disponeva che l’attrice, avendo scelto la strada della risoluzione del contratto, restituisse alle controparti la caparra confirmatoria di L. 80.000.000; rigettava la domanda riconvenzionale proposta da G. M..

Avverso la predetta decisione proponevano autonomi atti di appello G.M. e la Immobiliare Giuffreda Nicola s.r.l..

A seguito della riunione dei due gravami, con sentenza depositata il 22-12-2004 la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibile, e comunque infondato nel merito, l’appello principale proposto dalla G., e rigettava l’appello incidentale proposto dalla società attrice.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G. M., in proprio e quale erede di G.V..

La Immobiliare Giuffreda Nicola s.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

Gli altri eredi di G.V. ( G.A., G. O.L. e G.B.) non hanno spiegato alcuna difesa.
Motivi della decisione

1) In primo luogo, deve disporsi la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale la G. lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. Deduce che la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l’appello principale da essa proposto, rilevando che tale atto era stato notificato presso il procuratore costituito in primo grado dell’Immobiliare Giuffreda e non presso il domicilio eletto da tale società al momento della notificazione della sentenza di primo grado. Sostiene che il giudice di appello, nel ritenere che la nullità della notifica non si era sanata, in quanto l’Immobiliare Giuffreda non si era costituita nel giudizio n. 588/02 (avente ad oggetto l’appello principale proposto dalla G.), non ha tenuto conto del fatto che la predetta società, nella comparsa conclusionale depositata nell’ambito del processo n. 598/02 (avente ad oggetto l’appello incidentale autonomo proposto dalla Immobiliare Giuffreda), già precedentemente riunito al n. 588/2002, più antico, aveva preso posizione sull’appello proposto dalla controparte, eccependone espressamente la nullità e sanando, in tal modo, tale nullità.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il motivo di appello con il quale si deduceva la nullità della sentenza di primo grado, per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti di G.V., contumace, in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa G., tendente ad ottenere pronuncia che accertasse che l’Immobiliare Giuffreda era tenuta a trasferirle l’immobile promesso in vendita con il contratto preliminare del 1-1-1996.

Fa presente che la Corte barese, pur avendo preliminarmente dichiarato l’inammissibilità dell’appello principale, è scesa nel merito dei motivi di appello proposti dalla G. e, in particolare, ha ritenuto infondato il motivo in esame, sul rilievo che la convenuta, in primo grado, non aveva avanzato domanda ex art. 2932 c.c., ma aveva chiesto solo l’emissione di una sentenza dichiarativa dell’obbligo dell’attrice di trasferire ad essa resistente l’immobile promesso in vendita con il contratto preliminare del 10-1-1996. Deduce che il giudice di appello, pur avendo correttamente attribuito alla domanda riconvenzionale natura meramente dichiarativa, avrebbe dovuto tener conto del fatto che tale domanda, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., doveva essere comunque notificata al convenuto contumace G.V.; e, preso atto dell’omessa notifica, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rimettere la causa dinanzi al Tribunale di Lucera, ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla gravità dell’inadempimento di G.M. e G.V. relativo al mancato pagamento del residuo prezzo di L. 40.000.000, sulla maggiore somma di L. 150.000.000 pattuita per l’acquisto.

Deduce che la Corte di Appello, nel confermare la pronuncia di primo grado, non ha integrato, sul punto della gravità dell’inadempimento, la carente motivazione della sentenza di primo grado.

2) Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata e dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, la G. e la Immobiliare Giuffreda Nicola s.r.l. hanno proposto due autonomi atti di appello avverso la decisione di primo grado, rispettivamente iscritti a ruolo con i n. 588/2002 e 598/2002, e successivamente riuniti all’udienza del 5-7-2002.

Ciò posto, si osserva che correttamente la Corte di Appello ha escluso che la proposizione dell’appello (incidentale) da parte della società Immobiliare Giuffreda Nicola s.r.l. potesse valere a sanare, alla stregua dei principi di cui agli artt. 160, 156 e 157 c.p.c., la nullità della notifica del gravame (principale) proposto dalla G..

Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, la nullità della notificazione della citazione può ritenersi sanata, in ragione del raggiungimento dello scopo, soltanto con la costituzione in giudizio della parte destinataria di tale atto (Cass. 6-3-2006 n. 4794; Cass. 1-6-2004 n. 10495), ancorchè tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio (Cass. 27-1- 2001 n. 1184; Cass. 2-5-2006 n. 10119).

Nel caso di specie, al contrario, la Immobiliare Giuffreda Nicola s.r.l. si è limitata ad impugnare separatamente ed autonomamente la sentenza di primo grado, senza resistere all’appello proposto dalla controparte. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente col motivo in esame, nessuna efficacia sanante della nullità della notifica dell’atto di appello alla società Giuffreda può essere riconnessa alle deduzioni svolte da quest’ultima nella comparsa conclusionale depositata a seguito della riunione dei due procedimenti di appello. La comparsa conclusionale, infatti, avendo la mera funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, non può supplire alla mancanza di un formale atto di costituzione in giudizio, necessario ai fini della sanatoria del rilevato vizio di notifica.

3) Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza, qualora nel giudizio d’appello una domanda o un’eccezione della quale sia stata dichiarata l’inammissibilità venga anche esaminata nel merito, per affermarne l’infondatezza, tale esame costituisce v attività giurisdizionale svolta in carenza di potere. Pertanto, la valutazione di infondatezza irritualmente compiuta integra una motivazione "ad abundantiam" di per sè insuscettibile di arrecare nocumento alla parte, la quale, una volta dichiarata soccombente per effetto della pronunziata inammissibilità della domanda o dell’eccezione proposta, è priva di interesse a censurare in sede di legittimità la sentenza anche con riferimento al capo nella parte in cui ha irritualmente esaminato nel merito la sua pretesa (Cass. S.U. 20-2-2007 n. 3840; Cass. Sez. L. 15-6-2007 n. 13997; Cass. Sez. 3, 5- 7-2007 n. 15234).

Nella specie, pertanto, deve ritenersi l’inammissibilità, per carenza d’interesse, delle censure mosse con il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, che non attengono alla pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto dalla G., ma alle ulteriori considerazioni svolte dalla Corte di Appello in ordine alla infondatezza nel merito di tale impugnazione.

Per le ragioni esposte, infatti, la Corte territoriale, avendo ritenuto inammissibile l’appello proposto dalla G., non avrebbe potuto procedere all’esame del merito di tale gravame; con la conseguenza che, dovendosi ritenere ultronee ed improduttive di effetti giuridici le argomentazioni svolte al riguardo nella sentenza di appello, non è configurabile alcun concreto interesse della parte ad impugnare le relative statuizioni.

4) Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Immobiliare Giuffreda Nicola s.r.l. lamenta la falsa applicazione di norme di diritto e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce che la Corte di Appello, pur avendo dato atto dell’errore in cui era incorso il Tribunale nel ritenere satisfattiva la rinuncia alla domanda riconvenzionale effettuata all’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado dal difensore della G., nonostante la mancata accettazione della stessa da parte dell’attrice, e pur avendo ritenuto l’infondatezza nel merito di detta domanda riconvenzionale, ha immotivatamente rigettato l’appello incidentale proposto sul punto dalla Immobiliare Giuffreda Nicola s.r.l..

Il ricorso è inammissibile, per difetto del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, richiesto, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 c.p.p., n. 3.

Come è stato puntualizzato da questa Corte, il requisito in parola postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. 18-5- 2006 n. 11653; Cass. Sez. 3, 22-9-2009 n. 20393).

A norma del combinato disposto dell’art. 371 c.p.c., comma 3 e art. 366 c.p.c., n. 3, il requisito della sommaria esposizione dei fatti è richiesto anche per il ricorso incidentale.

Anche per l’ammissibilità di tale ricorso, pertanto, è necessario che dal contesto dell’atto di impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (Cass. Sez. Un. 13-2-1998 n. 1513; Cass. Sez. 2, 28-8-2002 n. 12599;

Cass. Sez. 3, 11-10-2005 n. 19756).

Nel caso di specie la resistente, nel controricorso contenente il ricorso incidentale, si è limitata, in premessa, a dare "per noti i fatti di causa, così come analiticamente riassunti nella decisione impugnata", senza procedere ad una sia pur sommaria esposizione della vicenda processuale nemmeno nella parte illustrativa delle ragioni dell’impugnazione proposta.

Ne discende, per le ragioni esposte, l’inammissibilità del ricorso incidentale.

5) La reciproca soccombenza delle parti comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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