Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 29-03-2011, n. 12839 Attenuanti comuni generiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ore generale, dott. Giovanni Galati, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino ha proposto ricorso immediato per cassazione contro la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Novara ha condannato S. F. alla pena di due anni di reclusione per il reato di calunnia, deducendo l’errata applicazione dell’art. 62-bis c.p., in quanto le attenuanti generiche sarebbero state concesse solo ed esclusivamente per l’incensuratezza dell’imputata.

Il ricorso è infondato.

Il pubblico ministero ricorrente lamenta, nella sostanza, la mancata applicazione dell’art. 62-bis c.p., comma 3 aggiunto, in sede di conversione, dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1 poi divenuto L. 24 luglio 2008, n. 125, ove si stabilisce che lo stato di incensuratezza dell’imputato non può essere posto, da solo, a base del riconoscimento delle attenuanti generiche. In questo modo, il legislatore, contenendo gli spazi di discrezionalità del giudice, ha escluso che le circostanze di cui all’art. 62-bis c.p. possano essere applicate tenendo conto unicamente dell’incensuratezza dell’imputato e ha richiesto di prendere in considerazione anche gli altri indici desumibili dall’art. 133 c.p..

Si è trattato di un intervento in linea con le modifiche apportate con la L. n. 251 del 2005, che aveva già modificato l’art. 62-bis c.p.: medesimo è l’intento del legislatore, quello cioè di attribuire maggiore effettività al sistema penale, anche limitando il potere del giudice nella determinazione della pena, ponendo una serie di "indicazioni" in ordine alla gestione degli istituti premiali.

Ed infatti, con l’art. 62-bis c.p., nuovo comma 3 al giudice è imposto di inquadrare lo stato di incensuratezza dell’imputato nel contesto della sua storia personale, frutto di una valutazione complessa, che tenga conto del suo passato, ma che, soprattutto, porti ad una prognosi favorevole sulla sua futura condotta. Di conseguenza, il riconoscimento delle attenuanti generiche solo in forza della mancanza di pregresse condanne penali sarebbe in contrasto con la nuova disposizione.

Tuttavia, non vi è dubbio che si tratti di una norma di carattere sostanziale, che incide sul trattamento punitivo, sicchè essa può essere applicata solo ai fatti commessi successivamente alla data della sua entrata in vigore (Sez. 6 11 febbraio 2009, n. 10646, P.G. in proc. Scognamiglio; Sez. 1, 19 maggio 2009, n. 23014, P.G. in proc. Nwankwo).

Nella specie, i fatti contestati all’imputata sono stati commessi nell'(OMISSIS), per cui non può trovare applicazione la novella invocata dal pubblico ministero ricorrente.

Ne consegue, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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