Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 29-03-2011, n. 12829 Dichiarazione di contumacia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza avanzata da P.S. e P. M. volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza emessa dal GIP di Milano nei loro confronti, osservando che la sentenza non era passata in giudicato in quanto ai due imputati non era stato notificato l’estratto contumaciale. Con ulteriore provvedimento disponeva la scarcerazione degli imputati e la risottoposizione degli stessi alla misura cautelare in precedenza in vigore.

Osservava che costoro si trovavano agli arresti domiciliare ed erano stati autorizzati a presentarsi senza scorta per la celebrazione del giudizio abbreviato davanti al GUP, ma che non erano stati presenti e che impropriamente erano stati considerati assenti, mentre avrebbe dovuto dichiararsi la loro contumacia visto che l’imputato è assente solo quando rinuncia a presentarsi.

Avverso la decisione presentava ricorsi il P.M. deducendo erronea applicazione della legge processuale in quanto nel caso di specie i due imputati non potevano essere considerati contumaci visto che erano agli arresti domiciliari ed avevano eletto domicilio presso il difensore di fiducia, conferendogli procura speciale per chiedere il giudizio abbreviato; con la nomina del procuratore speciale l’imputato acconsente implicitamente che l’udienza si svolga in sua assenza. Infine la notifica della sentenza era stata eseguita presso il difensore presso il quale sussisteva anche l’elezione di domicilio degli imputati e quindi tale notifica ben poteva valere come notifica dell’estratto contumaciale.

La Corte ritiene che i ricorsi debbano essere rigettati.

La giurisprudenza di legittimità ha pacificamente affermato che nel giudizio abbreviato deve essere dichiarata la contumacia dell’imputato assente, anche se il difensore è munito di procura speciale; infatti la disciplina della assenza opera solo nei casi nei quali l’imputato detenuto, anche se agli arresti domiciliari, abbia manifestato la volontà di rinunciare a comparire, volontà che non può essere desunta dall’omessa comparizione (Sez. 4 26 maggio 2009 n. 26671, rv. 244508; Sez. 1 7 luglio 2010 n. 33510, rv. 248118).

Pertanto, nel caso di specie doveva essere dichiarata la contumacia degli imputati e doveva essere a loro notificato l’estratto contumaciale, con la conseguenza che correttamente è stata dichiarata la non esecutività della sentenza.

L’affermazione secondo cui il difensore, essendo domiciliatario degli imputati e quindi destinatario dell’eventuale notifica dell’estratto contumaciale degli imputati, aveva avuto perfetta conoscenza della decisione è priva di pregio giuridico alla luce della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo la quale la notifica dell’estratto contumaciale non ammette equipollenti (S.U. 9 luglio 2003 n. 35402, rv. 225362).
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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