Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 29-03-2011, n. 12846 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Il difensore di G.M.A. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Venezia, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. applicata al predetto dal GIP di Venezia in data 13-11-10.

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del G., con particolare riferimento alla sicura riferibilità alla sua persona della sostanza stupefacente sequestrata.

2.-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. Il Tribunale di Venezia ha espressamente preso in esame tutte le doglianze oggi riproposte, osservando che le risultanze delle indagini avevano dimostrato la sussistenza di una grave piattaforma indiziaria a carico del prevenuto in ordine al reato a lui ascritto detenzione a fine di spaccio di grammi 2,60 lordi di eroina, suddivisi in due involucri, materialmente detenuti dal fratello sordomuto D. (il quale si stava accingendo a cederli ad una cliente) e di circa 30 grammi lordi complessivi della medesima sostanza, suddivisa in vari involucri, custodita all’interno della cassaforte ubicata nella abitazione familiare. In particolare, il Tribunale ha individuato una serie di elementi concreti (la disponibilità di hashish; il recupero dell’eroina, unitamente a due bilancini, in una cassaforte ubicata nella stanza da letto dei genitori; la conoscenza da parte del prevenuto del luogo di custodia della chiave di detta cassaforte; le condizioni del fratello D., che, per il suo stato di sordomuto, non era in grado di gestire autonomamente l’attività di spaccio), che, congiuntamente valutati, rendevano riferibile l’intera sostanza stupefacente rinvenuta anche al G.M.. A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si è sostanzialmente limitato a prospettare rilievi del tutto generici ed apodittici e a contestare in modo del tutto assertivo la sussistenza del quadro indiziario a suo carico. In definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del Giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e) denunciato in ricorso.

3.-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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