Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-06-2011, n. 13503 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24-2-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi rigettava la domanda proposta da G.A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 31-1-2001 per il periodo 1-2-2001/31-5-2001, "ex art. 8 del c.c.n.l. come novellato dall’art. 25 del c.c.n.l. 11-1- 2001" (come si legge nella sentenza di appello).

La G. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza depositata il 22-6-2006, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto de quo con il diritto della G. alla prosecuzione del rapporto di lavoro e condannava la società al risarcimento del danno rapportato alle retribuzioni maturate a decorrere dalla notifica dell’atto introduttivo, oltre rivalutazione e interessi.

In particolare, premesso che con raccordo 25-9-97 e con i successivi accordi attuativi le parti stabilirono che era possibile procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato per le "esigenze eccezionali" previste dal testo integrato dell’art. 8 del C.C.N.L. fino al 31-1-1998, termine poi prorogato al 31-3-1998 ed infine al 30- 4-1998, ha affermato che la assunzione de qua "effettuata dopo tale data risulta priva di supporto derogatorio" e che il successivo accordo del 18-1-2001, "stipulato dopo due anni dalla scadenza dell’ultima proroga allorquando il diritto del soggetto si era già perfezionato, non poteva essere inteso come di interpretazione autentica della volontà precedentemente espressa dalle parti sindacali", la Corte territoriale ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto de quo e la sussistenza ab origine di un rapporto a tempo indeterminato.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con tre motivi, corredati dai relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

La G. è rimasta intimata.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè vizio di motivazione e formula il seguente quesito di diritto: "dica la Suprema Corte se è vero che in virtù della "delega in bianco" contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da "funzioni paralegislative" non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, per cui gli accordi successivi a quello del 25-9-1997 non hanno una natura negoziale bensì meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto".

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nonchè vizi di motivazione, ancora contestando il limite temporale alla stipula dei contratti a termine, e formula il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se il sistema delineato dalla legge preveda la necessità che – ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra la regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato e l’assunzione a termine – la norma contrattuale debba necessariamente avere una efficacia temporale limitata".

Osserva il Collegio che tali primi due motivi ripetono le argomentazioni abitualmente svolte dalla società con riferimento ai contratti a termine stipulati anteriormente al C.C.N.L. del 11-1- 2001, senza avvedersi che il contratto in esame, espressamente e ratione temporis, rientra nella disciplina dettata dalla contrattazione collettiva del 2001 (con riferimento a fattispecie anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001).

La mancanza di tale essenziale rilievo preliminare fa sì che, in sostanza, i quesiti, cosi come anche i relativi motivi, non risultano comunque conferenti rispetto alla fattispecie concreta e non spiegano la ragione fondamentale dell’errore in cui è caduta la sentenza impugnata.

Del resto, proprio con riferimento alla fattispecie concreta, riguardante un contratto stipulato ex art. 25 del C.C.N.L. del 2001 nel regime anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001, le risposte ai citati quesiti, concernenti in sostanza la natura e la efficacia temporale degli accordi attuativi dell’accordo 25-9-97 integrativo dell’art. 8 del C.C.N.L. del 1994, nel regime anteriore al C.C.N.L. del 2001. non avrebbero alcuna rilevanza risolutiva.

Orbene, posto che il quesito di diritto deve essere idoneo a chiarire l’errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (cfr. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020) e, oltre a dover essere conferente rispetto al decisum, deve essere anche formulato in modo da poter circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito medesimo (cfr. Cass. S.U. 26-3-2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153, Cass. 23-6-2008 n. 17064), i quesiti in esame non possono ritenersi conformi al precetto dell’art. 366 bis c.p.c., con conseguente inammissibilità dei relativi motivi.

Con il terzo motivo, indicato nella rubrica come di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ma in realtà riguardante la asserita violazione di una regola iuris riconducibile all’art. 2697 c.c. (con conseguente assorbimento, comunque, del preteso vizio di motivazione – arg. art. 384 c.p.c., u.c.) e attinente all’argomento della detrazione dell’aliunde perceptum dal danno da risarcire in conseguenza dell’accertata nullità de termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato, la ricorrente lamenta, del tutto genericamente, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere irrilevante la relativa eccezione e censura la sentenza per non avere tenuto conto che "l’aliunde perceptum, non può che essere genericamente dedotto dall’istante. Dovrebbe essere invece onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione, per esempio a mezzo delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi alla scadenza del contratto a termine eventualmente dichiaralo illegittimo e di altra eventuale documentazione (libretti di lavoro, buste paga)".

Il motivo, così riassunto, conclude poi con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis c.p.c.:

"Dica la Corte se, nel caso di aggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minar rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto".

Orbene, anche qui, se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr. Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 5 febbraio 2008 n. 2658 oltre alla già citata Cass. S.U. 26020/2008) è evidente che il quesito come sopra formulato dalla società appare in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui deve ritenersi inesistente con conseguente inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (in tal senso v. fra le altre Cass. 10-1-2011 n. 325).

Attesa pertanto la inammissibilità di tale motivo, che in qualche modo riguarda le conseguenze economiche della declaratoria di nullità del termine, va rilevato inoltre che nel presente giudizio non assume rilevanza lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010 (invocato dalla società con la memoria).

Al riguardo, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, va affermato, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr.

Cass. 8 maggio 2006 n. 10547. Cass. 27-2-2004 n. 4070). In tale contesto, è inoltre necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (nella specie ratione temporis l’art. 366 bis c.p.c.), con la conseguenza che, in caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze (v. fra le altre Cass. n. 325/2011 cit).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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