Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-03-2011) 29-03-2011, n. 12770 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rale nella persona del Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 30.4.10 la Corte d’Appello di Perugia confermava la condanna emessa il 13.11.07 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di C.A. per i delitti p. e p. ex artt. 81 cpv. 648 e 496 c.p. (ricettazione di una carta d’identita’ di provenienza furtiva e false dichiarazioni sulle proprie generalita’ rese ai CC. di Todi per sfuggire ad un ordine di carcerazione).

Personalmente il C. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata irrogata una pena prossima ai minimi edittali nonostante la marginale incidenza sociale del fatto-reato ascrittogli.

1 – Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato, noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena non e’ necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che con il rinvio ai precedenti penali, indice concreto della personalita’ dell’imputato, nonche’ allo scopo da lui perseguito (sottrarsi ad un ordine di carcerazione), l’impugnata sentenza ha adempiuto l’obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1^ n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2,98; Cass. Sez. 1^ n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).

2- All’inammissibilita’ del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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