T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 284 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 3 aprile 1998, depositato il successivo 23, il ricorrente impugna la determina in epigrafe indicata per: violazione dell’articolo 34, comma 8, della legge 47/1985 – violazione dell’articolo 39, comma 16, della legge 724/1994.

2 Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 Il ricorrente contesta la legittimità della nota del comune di Minturno prot. n. 3798 del 25 febbraio 1998 relativa alla pratica di sanatoria n. 613/95 ex lege 724/94, con la quale, facendo seguito alla nota del 23/12/97, è stata richiesta e versata a titolo di integrazione dell’oblazione la somma di Lire 27.067,165, compreso interessi e così la somma di Lire 41.863.165; agisce quindi per la restituzione della somma corrisposta in eccesso. A sostegno della domanda prospetta: (a) di esser titolare di impresa esercente la pesca marittima professionale e di aver destinato dal 1991 i locali siti in via S. Sebastiano, oggetto dell’istanza di condono edilizio, per la riparazione, il deposito e la lavorazione delle attrezzature connesse a detta attività imprenditoriale; (b) di aver allegato all’istanza di condono copia dell’estratto del registro delle imprese di pesca e del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; (c) che erroneamente il comune: – avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta ai fini della riduzione di un terzo di cui all’articolo 34 lettera a) della legge 47/1985; – avrebbe richiamato nella nota l’omesso deposito della certificazione di cui all’articolo 35 della lettera d) della citata legge, non avendo considerato la rilevanza dell’articolo 39, comma 16, della legge 724/1994, nel testo di cui alla modifica introdotta dall’articolo 2, comma 37, della legge 662/1996, per il quale "se l’opera è da completare il certificato di cui all’art. 35, III comma lett. d) della legge 28/2/85 n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15.".

2 Ai fini dell’esame della proposta domanda di corretta liquidazione dell’importo dovuto e quindi di restituzione della somma corrisposta in eccedenza, occorre riprodurre le disposizioni al caso pertinenti.

2.1 L’articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per tempo vigente, dispone: "Nei casi appresso indicati gli importi di cui all’allegata tabella sono ridotti del 50 per cento e l’oblazione è determinata come segue: a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati all’attività industriale o artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;".

2.2 Il successivo articolo 35, prevede che: "Alla domanda devono essere allegati: d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell’impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell’articolo 34;".

2.3 L’articolo 39, comma 16, della legge 724 del 1994 prevede, infine, che: "All’oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all’articolo 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso articolo 34. Ai fini dell’applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di cui all’articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto….. Se l’opera è da completare, il certificato di cui all’articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.".

3 Dalle riprodotte disposizioni emerge che la condizione per fruire della riduzione riposa nell’effettiva e preesistente destinazione dell’immobile per il quale si richiede il condono edilizio, non tanto all’esercizio di attività imprenditoriale, in senso lato, quanto specificamente nell’esser in esso allocata la sede dell’impresa.

4 In punto di fatto va evidenziato che: – dalla nota impugnata, testualmente, si ricava che "… non è stata presentata la documentazione prevista dall’Art. 35, lettera "d" della legge n° 47/85 e successive modifiche ed integrazioni."; – il fabbricato oggetto dell’istanza di condono edilizio "… è sito in Minturno Via S. Sebastiano…; – dall’estratto del registro delle imprese di pesca la sede è fissata alla via C. Colombo, n. 409; – la concessione edilizia in sanatoria interessa l’immobile sito alla Via S. Sebastiano; – la prima iscrizione presso la C.C.I.A.A. risale al 10 luglio 1997 ed è relativa ad impresa individuale avente sede in via C. Colombo, n. 409, luogo di residenza del ricorrente.

5 Tutto ciò premesso, è evidente la ragione di infondatezza della proposta domanda perché: – la sede dell’impresa non è allocata presso l’immobile al quale si riferisce la concessione in sanatoria, bensì alla via C. Colombo, n. 409; – non risulta pertinente quanto certificato dalla C.C.I.A.A. perché, pur non omettendosi di considerare l’attestazione di un esercizio imprenditoriale a decorrere dal 1° dicembre 1982, essa è pur sempre raccordata alla, da ultimo, indicata sede; – da tali evenienze, da collegare a quanto riportato nella nota in contestazione, emerge che non è stato provato, né in sede introduttiva dell’istanza di condono né in sede di successiva integrazione documentale, la condizione presupposta per la richiesta riduzione dell’oblazione, vale a dire che alla via S. Sebastiano risiedesse la sede dell’impresa di pesca marittima; – neanche in tale sede il ricorrente ha dimostrato (cfr. in termini di onere probatorio Consiglio di Stato, VI, 27 aprile 2010, n. 2370) di aver certificato, sin dalla presentazione dell’istanza, l’esistenza della condizione prevista per fruire della riduzione; – in ragione di tanto, alcun decisivo rilievo può assegnarsi alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa il 13 febbraio 1998 ed allegata al ricorso; – per le stesse ragioni è inconferente infine il richiamo all’articolo 39, coma 16, della legge 724 del 1994, non essendo stato provato, tra l’altro, il presupposto relativo al "completamento" delle opere.

6 Il ricorso va quindi respinto. Non si provvede ad alcuna statuizione sulle spese di giudizio, in ragione della mancata costituzione del comune di Minturno.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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