Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-06-2011, n. 13498 Rivalutazione monetaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- La sentenza attualmente impugnata rigetta l’appello dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 aprile 2004, di condanna dell’Istituto a corrispondere a G.G. l’adeguamento del compenso per LSU-Lavori Socialmente Utili percepito nell’anno 2000 in misura pari all’80% degli indici ISTAT e condanna l’INPS al pagamento della differenza non corrisposta, oltre agli interessi dalla data di maturazione.

La Corte d’appello di Napoli precisa che:

a) la sentenza di primo grado va confermata, ma con diversa motivazione;

b) è documentato agli atti che il G. ha ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo, munito di visto di esecutorietà, con il quale l’INPS è stato condannato a corrispondergli la rivalutazione del sussidio per LSU per l’anno 1999 in misura pari all’80% degli indici ISTAT;

c) il suddetto decreto non opposto è divenuto cosa giudicata, sicchè trattandosi di un rapporto di durata, il fatto accertato – cioè l’ammontare del sussidio dovuto per LSU per il 1999 – non può essere diversamente valutato, essendo rimasti immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti;

d) su tali premesse il G. – considerato che l’INPS riconosce agli addetti ai lavori socialmente utili il diritto ad ottenere per l’anno 2000 la rivalutazione del sussidio nella suindicata misura – ha instaurato il presente giudizio, onde ottenere che sulla base de giudicalo fosse riconosciuto il suo diritto alla rivalutazione del sussidio nella predetta misura;

e) conseguentemente, tale diritto deve essere riconosciuto, tanto più che il suddetto decreto ingiuntivo esecutivo è idoneo a costituire giudicato anche in senso sostanziale e non solo endo- procedimenlale;

2) d’altra parte, l’INPS non ha fatto valere in giudizio argomentazioni pertinenti alla fattispecie, essendosi limitato ad invocare la – corretta e condivisibile – interpretazione della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, nel senso della quantificazione in via onnicomprensiva del sussidio LSU per l’anno 1999. 2.- Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato motivo: resiste, con controricorso, G. G..

L’Istituto ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Il Collegio autorizza la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1.- Nell’unico motivo di impugnazione l’Istituto assicuratore lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. con riferimento al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 e alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45.

Sostiene, in particolare, che l’accertamento ormai passato in giudicato per l’anno 1999 non può considerarsi vincolante per l’altro anno 2000, sottolineando, in particolare, che il giudicato formatosi sulla prima domanda non avrebbe potuto invocarsi nella causa successiva, data la sostanziale diversità non solo del petitum ma anche della causa petendi delle due domande, aventi ad oggetto il pagamento del sussidio relativamente ad annualità diverse.

2. – Il ricorso è fondato.

2.1. Come affermato da questa Corte nella sentenza 25 novembre 2010, n. 23918. relativa ad una controversia analoga all’attuale, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato (Cass. SU 1 marzo 2006. n. 4510:

nello stesso senso: Cass. 16 novembre 2006, n. 24373).

Nel caso ora in esame, ovviamente, è necessario determinare quale sia stato "il diritto consacrato", in forza del quale il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso per l’anno 1999 in favore di G. G. ha acquistato autorità di cosa giudicata.

Occorre, cioè, individuare l’estensione del giudicato esterno fatto valere dall’interessato.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l’efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica ratio decidendi, che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poichè, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie.

L’attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d’altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica. dovendo essa subire l’imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa (Cass. eiv.. 6 agosto 2009, n. 18041).

D’altra parte, va anche considerato che, per consolidato orientamento di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. 12 aprile 2010, n. 8650; Cass. 8 maggio 2009. n. 10623; Cass. 19 agosto 2009, n. 18381).

2.2.- Dalla complessiva lettura dei suindicati principi si desume che quando, come nel caso di specie, il giudicato sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo – la cui motivazione, per stessa natura sommaria del provvedimento (che è emesso senza nessun contraddicono ed è soggetto all’opposizione dell’ingiunto), è necessariamente succinta – manca un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie, e, di regola, la formulazione espressa di un principio di diritto.

D’altra parte, non risulta, o viene allegato, che il decreto ingiuntivo in favore del G. contenesse una motivazione effettiva sulle questioni di diritto, nè, tanto meno, che in esso sia stato formulato espressamente un principio di diritto.

Di conseguenza il giudicato derivato dal suddetto decreto può concernere soltanto l’obbligo dell’Istituto assicuratore di corrispondere per l’anno 1999 quella determinata differenza ivi indicata, comprensiva sia della maggiorazione mensile (da L. 800.000 a L. 850.000) introdotta dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, sia della rivalutazione ISTAT prevista dalla L. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 8.

In altri termini, in mancanza di una esplicita motivazione, e addirittura di una qualsiasi espressa indicazione in tal senso, il giudicato non può estendersi, perciò, all’esistenza di un diritto degli interessati a percepire (non solo occasionalmente per l’anno 1999, ma sistematicamente, anche per gli anni successivi) tutte e due le voci sopra indicate, quali aggiunte stabili all’assegno per lavori socialmente utili.

3.- In sintesi il ricorso deve essere accolto e la sentenza in esame va cassata con rinvio, per un nuovo esame della causa alla luce dei suindicati principi, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui appare opportuno rimettere anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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