T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-03-2011, n. 2609

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Sig.ra T. ha realizzato, in assenza di permesso di costruire, su terreno di sua proprietà sito in Capena, località M. Cappella, identificato catastalmente al foglio 15, particelle 420 e 426, un manufatto in muratura di 25 mq, con due lati fuori terra, rinvenuto nel sopralluogo del febbraio 2006 allo stato grezzo internamente ed a blocchetti in tufo a faccia -vista esternamente.

Risulta agli atti che per un manufatto ad uso agricolo realizzato su terreno contraddistinto in catasto dal foglio 15 particella 84 in data 16.2.1989 la ricorrente aveva chiesto il rilascio di una concessione edilizia, mai rilasciata. Sussiste, infatti, unicamente il parere favorevole della Commissione edilizia, espresso in data 21.3.1989.

Con ordinanza 13.2.2006, n. 10/2006, prot. n. 2591, notificata il 22.2.2006, è stata ingiunta la demolizione del predetto manufatto.

Avverso il richiamato provvedimento è stato proposto il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241: l’ordinanza impugnata non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento né potrebbe invocarsi l’art. 21 octies della citata legge n. 241/1990, in quanto la partecipazione, che sarebbe derivata da tale comunicazione, avrebbe consentito di incidere sul contenuto del provvedimento, permettendo alla ricorrente di far presente di aver presentato istanza di concessione edilizia e di aver ottenuto parere favorevole della Commissione edilizia e di aver, perciò, agito per errore scusabile, indotta a confidare nel rilascio del provvedimento concessorio.

Il Comune di Capena, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 28.9.2006, n. 5256, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Nella pubblica udienza del 3.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1 – Il ricorso in esame ha per oggetto l’ordinanza 13.2.2006, n. 10/2006, prot. n. 2591, recante ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo.

1.1 – Ad un esame più approfondito di quello, secondo legge, sommario, eseguito nel giudizio cautelare, il ricorso risulta privo di fondamento.

Basti in proposito rilevare che la ricorrente non era legittimata a realizzare alcun manufatto sino a quando l’Ente comunale non avesse formalmente rilasciato l’allora concessione edilizia, essendo il parere della Commissione edilizia un mero atto endoprocedimentale, come tale, non idoneo a chiudere il procedimento amministrativo introdotto con la domanda tesa al conseguimento del titolo edilizio.

Il manufatto in questione costituisce una nuova costruzione, abbisognevole di permesso di costruire (già concessione edilizia), pacificamente mai ottenuta dalla ricorrente, che pure in precedenza si era attivata in tal senso.

La previsione normativa relativa al titolo edilizio necessario (già articolo 1 della legge n. 10/1977, poi ed attualmente art. 10 del d.P.R. n. 380/2001) è chiara in tal senso, né alcuna equipollenza poteva ritenersi sussistere tra il provvedimento concessorio ed il parere del menzionato organo consultivo, stante il contenuto inequivocabile dell’art. 4 della legge n. 10/1977, che individua l’organo di amministrazione attiva deputato al rilascio di detto provvedimento, secondo la disciplina vigente al tempo della presentazione della relativa istanza, nonché attualmente quello dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, concernente il procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

2 – Ne deriva che, al di là dell’accertamento della corrispondenza delle particelle 420 e 426 del foglio 15 (indicate nel provvedimento gravato) con la particella 84 del medesimo foglio (riportata nel verbale della Commissione edilizia), che, tuttavia, non assume rilevanza, l’abuso sussiste, in quanto il manufatto non è assistito dal necessario titolo edilizio; conseguentemente il Comune intimato ha operato correttamente, irrogando la sanzione demolitoria, peraltro nell’esercizio di un’attività vincolata, essendo a ciò tenuto.

3 – Ciò comporta che, contrariamente a quanto assunto nell’atto di ricorso, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento dell’ordinanza impugnata, costituente il provvedimento finale di detto procedimento.

4 – In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

5 – Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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