Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-06-2011, n. 13493 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ale.
Svolgimento del processo

1. T.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la Toro Assicurazioni s.p.a., l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., l’I.N.A.I.L., B.F. e M.W. avverso la sentenza del 26 maggio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma, ha parzialmente riformato la sentenza resa in prime cure dal Tribunale di Latina nell’ottobre 2004 sulla controversia introdotta nel luglio del 1993 dallo stesso T. contro il B., la M. e l’Assitalia, quale impresa designata per la gestione dei sinistri a carico dell’INA – Gestione Autonoma F.G.V.S., per ottenere il risarcimento dei danni subiti anche alla persona in occasione di un sinistro stradale occorso nel lontano (OMISSIS) fra il motociclo da lui condotto e l’autovettura, di proprietà della M. e condotta dal B..

Nel relativo giudizio l’attore chiedeva – per quello che si legge nel ricorso – di integrare il contraddittorio nei confronti della Toro Assicurazioni s.p.a., compagnia assicuratrice dell’autovettura e la stessa si costituiva assumendo che al momento del sinistro la copertura assicurativa non sussisteva, essendo scaduto il premio il 2 novembre 1990 e risultando pagato solo alle ore 16.30 del 6 dicembre, cioè successivamente al sinistro, avvenuto alle ore 15.00.

L’I.N.A.I.L. interveniva facendo valere azione di rivalsa per le somme pagate all’attore, essendo il sinistro avvenuto in itinere.

1.1. La sentenza di primo grado riconosceva l’esclusiva responsabilità del B. nella causazione del sinistro e condannava al risarcimento dei danni in solido costui, la M. e la Toro, della quale riconosceva la legittimazione sull’assunto che risultasse l’esistenza della copertura assicurativa, mentre negava correlativamente la legittimazione dell’Assitalia. Nei confronti del danneggiante, della responsabile e della sua assicuratrice veniva inoltre accolta la domanda di rivalsa dell’I.N.A.I.L. Quelle stesse parti venivano gravate delle spese nei riguardi di tutte le altre.

2. La sentenza qui impugnata ha disatteso il primo motivo dell’appello principale della Toro sul punto della inesistenza della copertura assicurativa, mentre, in accoglimento del secondo motivo sulla responsabilità del sinistro, ha riconosciuto l’esclusiva responsabilità nella sua causazione del T., rigettando in conseguenza la sua domanda e quella di rivalsa dell’I.N.A.I.L. Ha rigettato l’appello incidentale del T. ed ha condannato costui alla restituzione alla Toro della somma da questa corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado.

3. Il ricorso del T., dopo che il medesimo, avendolo iscritto, sollecitò la rimessione in termini ai fini provvedere alla notificazione alla Toro, all’Assitalia ed all’I.N.A.I.L. (non potuta avvenire per cause dipendenti dall’ufficiale giudiziario) e su di essa venne dichiarato non luogo a provvedere dal Presidente addetto alla Sottosezione terza presso la Struttura Unificata, rilevandosi che si sarebbe potuto provvedere spontaneamente al rinnovo della notificazione, è stato oggetto di rituale rinnovazione della notificazione nei riguardi di dette parti.

Hanno resistito con separati controricorsi a seguito della rinnovazione, l’I.N.A. – Assitalia e la Toro Assicurazioni, la quale ha anche svolto ricorso incidentale condizionato contro il T..

3.1. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente il ricorso incidentale condizionato va riunito al principale, in seno al quale è stato proposto.

2. Sempre in via preliminare, dev’essere disattesa l’eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso in rinnovazione in quanto effettuata oltre l’anno al domicilio della Toro presso il difensore.

Inesistenza che, nonostante il carattere inscindibile della controversia ai sensi dell’art. 331 c.p.c., determinerebbe l’inammissibilità del ricorso. L’eccezione è priva di fondamento perchè nella specie non ricorre un’ipotesi di inesistenza, bensì di nullità, con la conseguenza che la costituzione mediante il controricorso della Toro ne ha determinato la sanatoria (al riguardo si rinvia a Cass. sez. un. n. 2197 del 2006).

3. Il ricorso principale propone tre motivi.

Con il primo si deduce "violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’insufficienza e comunque contraddittorietà della motivazione della sentenza del Giudice d’Appello, in ordine alla responsabilità da ascrivere in merito al sinistro de qua".

Con il secondo si lamenta "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2054 c.c. 3.1. Entrambi tali motivi sono inammissibili per inosservanza del requisito di ammissibilità del ricorso, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, siccome eccepito anche dalla resistente Toro.

Invero, il primo motivo si fonda sulle risultanze del processo verbale di constatazione del sinistro redatto a suo tempo dai Carabinieri e di una dichiarazione resa nel processo di primo grado dal T., non meglio identificata sotto il profilo dei mezzi istruttori.

Ora, del documento non solo non si fornisce la trascrizione nemmeno indiretta del contenuto, ma nemmeno si indica la sede del processo di merito in cui venne prodotto od acquisito, chi lo produsse, nonchè, e soprattutto, se e dove sia stato prodotto in questa sede (anche agli ulteriori effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) e sarebbe esaminabile da questa Corte.

Della cennata dichiarazione – che solo dalla lettura della sentenza emerge essere stata resa in sede di interrogatorio formale – parimenti non si indica la sede e particolarmente l’udienza in cui venne resa, anche se se ne trascrive parte del contenuto in funzione dell’illustrazione del motivo.

In tal modo l’art. 366 c.p.c., n. 6 risulta ampiamente inosservato quanto al documento ed anche quanto alla dichiarazione, tenuto conto della lettura che ne hanno offerto le Sezioni Unite quanto ai documenti (si vedano Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010) e considerato che la prescrizione concerne anche gli atti processuali (in termini si veda Cass. n. 4201 del 2010, Cass. (ord.) n. 6937 del 2010).

Con riferimento alla dichiarazione si osserva, inoltre, che, se anche si desse rilievo al dato emergente dalla sentenza circa la sua qualificazione come resa in sede di interrogatorio formale, e, quindi, la si considerasse non come documento, ma come atto processuale, l’onere di indicazione specifica non cesserebbe di essere violato per effetto della mancata indicazione dell’udienza di assunzione.

Si rileva, altresì, che il processo verbale redatto dai carabinieri è enunciato nel controricorso come prodotto dalla resistente incidentale, ma, dovendo il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quale requisito prescritto a pena di inammissibilità del ricorso e costituente il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso, essere apprezzato esclusivamente sulla base del ricorso stesso e non attraverso elementi desunti aliunde, come il controricorso o la sentenza impugnata, nessun rilievo può assegnarsi alla indicazione della produzione in discorso.

Si osserva, inoltre, che anche il secondo motivo, ancorchè non faccia espresso riferimento agli atti suddetti, è fondato sulle allegazioni circa il loro contenuto svolte nella illustrazione del primo motivo.

3.2. Il terzo motivo riguarda, per ammissione dello stesso ricorrente, l’omessa pronuncia sull’appello incidentale e prospetta una questione su cui non v’è stata decisione da parte del giudice d’appello perchè è rimasta assorbita dalla decisione sull’appello principale della Toro, che ha travolto il presupposto della responsabilità del Bravo nella causazione del sinistro su cui si fondava.

Si tratta, dunque, di motivo inammissibile per tale ragione, in quanto la questione con esso sollevata avrebbe dovuto riesaminarsi senz’altro dal giudice di rinvio per il caso di accoglimento dei primi due motivi.

3.3. Essendo inammissibili tutti e tre i motivi su cui si fonda, il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

4. Il controricorso incidentale condizionato resta assorbito.

In ordine alle spese del giudizio di cassazione, ritiene il Collegio, di dover fare luogo alla loro compensazione, stante la circostanza che nei gradi di merito vi è stata una soluzione assolutamente opposta della questione della responsabilità nella causazione del sinistro e considerato che al Collegio non è stata data alcuna possibilità, stante le rilevate cause di inammissibilità, di valutare le opposte decisioni nel merito.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il principale ed assorbito l’incidentale. Compensa per giusti motivi le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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