T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-03-2011, n. 2607 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di sopralluogo dei Vigili urbani del Comune di Rocca Priora eseguito in data 21.10.2005, giusta verbale in pari data n. 602005, con ordinanza 4.1.2006 n. 3/06, prot. n. 17, al Sig. M. è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di una struttura, priva di copertura, costituita di fogli ondulati catramati verniciati, ancorati ad una base di tavole, della superficie di 29,41 mq, realizzata a ridosso del prospetto est di un fabbricato preesistente, inoltre di una nuova entrata con cancello carrabile e di viali in cemento armato lunghi 25 m, ed infine di due vecchi manufatti, rispettivamente un box in lamiera di 13,95 mq, ancorato ad una superficie cementizia, ed una struttura portante in ferro con tamponature, su tre lati, di 27,90 mq.

Come riporta lo stesso richiamato provvedimento, per un vano aderente all’edificio già esistente, sul lato est, per una superficie di 24 mq, il ricorrente aveva tempestivamente presentato domanda di condono edilizio, provvedendo anche a versare la prima rata del quantum dovuto a titolo di oneri concessori, oblazione ed eccedenza regionale.

L’ordinanza su menzionata è stata gravata col presente ricorso, per i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione dell’art. 38 della legge 28.2.1985, n. 38: il provvedimento sarebbe stato emanato in violazione della predetta disposizione, applicabile in virtù del rinvio operato dall’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326, in quanto la presentazione della domanda di condono, accompagnata dall’attestazione del versamento della prima rata dell’oblazione, sospende il procedimento per le sanzioni amministrative fino alla definizione della domanda stessa;

2) eccesso di potere per difetto di motivazione: i vecchi manufatti, oggetto pure dell’ordine di demolizione, sarebbero stati realizzati, su area ubicata al di fuori del centro abitato, in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 765/1967, quando non era richiesta la licenza di costruzione, ed avrebbero rapporto pertinenziale rispetto al fabbricato principale; pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le ragioni di pubblico interesse che l’hanno indotta a disporre detta demolizione, il che non sarebbe accaduto;

3) violazione dell’art. 37 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380: la nuova entrata con cancello carrabile ed i viali sarebbero soggetti solo a denuncia di inizio attività ed, in relazione a tali opere, in data 1°.3.2006 è stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 37 del citato d.P.R. n. 380 del 2001.

Il Comune di Rocca Priora, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Con ordinanza 14.6.2006, n. 3396, questo Tribunale ha accolto parzialmente la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Nella pubblica udienza del 17.2.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si censura il provvedimento con cui si ingiunge, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di una serie di opere realizzate su terreno di proprietà del ricorrente, ubicato nel Comune di Rocca Priora.

1.1 – Ai fini della sua decisione, occorre operare un distinguo, in relazione agli abusi contestati.

2 – Per quanto concerne la struttura realizzata a ridosso del fabbricato preesistente, sul suo lato est, della superficie di 29,41 mq, deve rammentarsi che, come descritto in narrativa ed evidenziato anche nello stesso provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326, il ricorrente ha tempestivamente presentato domanda di condono edilizio, avente ad oggetto un vano costruito proprio sul fronte est di detto immobile, della superficie di 24 mq, provvedendo anche a versare la prima rata del dovuto a titolo di oneri concessori, oblazione ed eccedenza regionale.

È evidente che si tratta della medesima opera, tenuto conto della localizzazione e della descrizione contenuta nell’istanza e nell’ordinanza, pur apparendo una limitata difformità nella superficie, che l’Amministrazione è tenuta ad accertare nell’esame della domanda di sanatoria.

2.1 – Ciò rilevato in fatto, deve ora considerarsi che la su richiamata disposizione normativa, al comma 25, prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della L. 28.2.1985, n. 47.

Orbene, ai sensi dell’art. 38 della legge menzionata in ultimo, che è collocato nel Capo IV, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo perciò l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso.

2.2 – Alla luce di quanto appena rilevato, stante la presentazione, da parte del ricorrente, nei termini, prima dell’emanazione del provvedimento qui gravato, della domanda di condono, accompagnata dal versamento della prima rata dell’oblazione, ivi compresa la maggiorazione regionale, e degli oneri concessori, il provvedimento stesso, nella parte concernente l’opera su considerata, è illegittimo, in quanto affetto da violazione del menzionato art. 38 della legge n. 37/1985.

3 – Altrettanto lo è con riguardo al cancello carrabile ed ai viali, interventi edilizi non rientranti tra quelli per la cui realizzazione si richiede, quale titolo legittimante, il permesso di costruire e la cui assenza comporta l’irrogazione della sanzione demolitoria, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Ne deriva che risulta fondata la censura di violazione dell’art. 37 del citato decreto, non potendo legittimamente essere comminata la suindicata sanzione demolitoria, relativamente a dette opere.

4 – Diversamente, l’ordinanza è esente dal dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, riferito ai due vecchi manufatti, atteso che essi integrano interventi di nuova costruzione, come tali, abbisognevoli del permesso di costruire (già concessione edilizia), pacificamente mancante.

In proposito, si rendono necessarie alcune precisazioni.

4.1 – In primo luogo risulta solo asserita, ma sfornita di alcun elemento probatorio, la circostanza che tali manufatti sarebbero stati costruiti, in zona collocata al di fuori del centro abitato, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 765/1967, che ha imposto l’obbligo di munirsi di licenza edilizia, non valendo certamente ad integrare tale necessario elemento probatorio la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dal ricorrente, priva dei necessari requisiti della terzietà e dell’oggettività.

4.2 – Non costituiscono dato in grado di incidere sul regime autorizzatorio il materiale di cui sono costituiti i manufatti in questione, essendo rilevante soltanto l’eventuale loro utilizzo per un tempo circoscritto, il che evidentemente non si ravvisa nella specie, stante la loro qualificazione quali vecchi e, perciò, la loro persistenza sul territorio da un lungo tempo, né il denunciato carattere pertinenziale rispetto al fabbricato principale, che, ove esistente, da solo non è sufficiente a determinare l’esonero dalla previa acquisizione del permesso di costruire, essendo a tal fine concorrentemente indispensabile un volume non superiore al 20% del manufatto principale, il che non viene neppure affermato nell’atto di ricorso.

4.3 – Infine la vetustà, in assenza di prova dell’anteriorità delle opere rispetto alla data di entrata in vigore della legge n. 765/1967, non onera l’Amministrazione di alcuna particolare valutazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione delle opere medesime e di una motivazione particolare sul punto: l’abuso edilizio costituisce, infatti, un illecito permanente, che può ed anzi deve essere sanzionato dall’Ente comunale territorialmente competente, quando accertato, nell’esercizio del potere di gestione del corretto assetto del proprio territorio.

4.4 – Conseguentemente, in relazione ai due vecchi manufatti, il provvedimento gravato è legittimo e la censura dedotta sub 2), riferita agli stessi, è priva di fondamento.

5 – In conclusione il ricorso è fondato nei limiti anzidetti ed il ricorso va accolto negli stessi limiti ed il provvedimento va annullato in parte qua.

6 – In considerazione dell’accoglimento parziale del gravame e della connessa sussistenza dei presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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